giovedì 11/04/2024 • 16:12
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 11 aprile 2024 n. 90 , ha chiarito come presentare la dichiarazione di successione in caso di trust testamentario.
redazione Memento
Con la risposta n. 90 dell'11 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i principi generali relativi alle imposte di successione, donazione, ipotecaria e catastale si applicano al trust anche quando la dotazione dei beni nel trust da parte del disponente è avvenuta mortis causa, mediante testamento con cui lo stesso disponente ha nominato quale erede universale il trustee. In questo caso, tenuto conto che la dichiarazione di successione non risulta attualmente inviabile per via telematica con il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, è possibile effettuare l'adempimento dichiarativo mediante la presentazione del modello 4 cartaceo rivolgendosi all'ufficio territoriale competente in base all'ultimo domicilio del de cuius (FAQ AE 5 aprile 2023). In via generale, l'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, tali atti non comportano l'attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust (Circ. AE 20 ottobre 2022 n. 34/E). Gli atti con cui, invece, vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 2 c. 47 DL 262/2006. Imposta ipotecaria e catastale Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la richiamata circolare 34/E ha chiarito che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione degli immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo di destinazione, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal trustee ai beneficiari sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Si ricorda che il trust, istituto che ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della L. 364/89 e in vigore dal 1° gennaio 1992, si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ''disponente'' (o settlor), con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito ''trustee'', beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo. La segregazione patrimoniale L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti. Le caratteristiche essenziali del trust sono le seguenti: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Fonte: Risp. AE 11 aprile 2024 n. 90
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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