venerdì 12/04/2024 • 11:10
Gli artt. da 43 a 45 del Codice doganale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che preveda l’immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora divenute definitive che riguardino risorse proprie tradizionali dell’UE.
Ascolta la news 5:03
I fatti “a monte”
I fatti in controversia prendono come origine dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il cui Ufficio locale ha notificato ad una società localizzata in territorio domestico regolari avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica vertenti su dazi antidumping dovuti per l'importazione di tubi d'acciaio provenienti da paesi terzi, in quanto, segnatamente, tali tubi risultavano importati dall'India, mentre provenivano in realtà dalla Cina. A tali avvisi di accertamento sono seguiti, il giorno successivo, la notifica di decisioni che irrogavano sanzioni alla medesima società ricorrente.
Viene specificato che anche altro Ufficio locale ha notificato alla stessa Società, per lo stesso motivo, un avviso di rettifica, cui ha fatto seguito una decisione che le irrogava sanzioni.
Tutti i provvedimenti impositivi e sanzionatori sono stati integralmente annullati dal giudice del rinvio.
L'Agenzia delle dogane ha interposto appello avverso tali sentenze dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, la quale non ha adottato formalmente una decisione di sospensione dell'esecuzione di dette sentenze.
Successivamente, l'Amministrazione finanziaria ha notificato alla Società una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con cui l'avvertiva che, in caso di mancato pagamento delle somme menzionate negli avvisi di accertamento, si sarebbe proceduto all'iscrizione di un'ipoteca sui suoi beni immobili per un valore pari al doppio dell'importo del debito.
In sostanza, la Società ha contestato tale comunicazione dinanzi al giudice del rinvio sostenendo che, secondo la legislazione nazionale in tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora un giudice di primo grado abbia accolto, in tutto o in parte, il ricorso avverso un avviso di accertamento, le somme pretese in forza di tale avviso cesserebbero di essere esigibili.
Sintetizzando per ragioni editoriali gli eventi processuali, in pratica la Corte di giustizia tributaria di primo grado di competenza ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, ovverosia se gli articoli da 43 a 45 del codice doganale dell'Unione possano essere interpretati o meno nel senso di precludere la compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado degli organi giudiziari nazionali che abbiano l'effetto di annullare in toto ovvero in parte qua gli atti impositivi relativi a risorse proprie dell'Unione.
Le motivazioni dei Giudici Unionali
In via preliminare, i Giudici chiariscono che è pacifico che i dubbi espressi dal giudice del rinvio riguardano l'interpretazione fornita dalla Corte suprema di cassazione nella sua ordinanza del 13 ottobre 2020, n. 22012. Ed invero, in tale ordinanza, viene esclusa l'applicabilità dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992, che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, in quanto, in sostanza, l'articolo 45 del codice doganale dell'Unione dispone che l'esecuzione di ogni sentenza di primo grado che annulla avvisi di accertamento relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione sia sospesa finché tale sentenza non sia divenuta definitiva. Detto ciò, il giudice del rinvio si chiede se l'interpretazione fornita dalla Corte suprema di cassazione sia conforme all'articolo 45 del codice doganale dell'Unione, in combinato disposto con l'articolo 43 di tale codice.
Innanzitutto, i Giudici osservano che l'articolo 44 e l'articolo 45 del codice doganale dell'Unione non sono rilevanti al fine di valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado, anche quando tali sentenze hanno annullato, in tutto o in parte, avvisi di accertamento relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione.
Infatti, l'articolo 43 di tale codice dispone espressamente che gli articoli 44 e 45 di quest'ultimo non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un'autorità giudiziaria.
I giudici sottolineano che, contrariamente a quanto pare aver ritenuto la Corte suprema di cassazione nella sua ordinanza del 13 ottobre 2020, n. 22012, non si può dedurne che, al fine di garantire la riscossione dei diritti accertati da parte dell'Unione, l'articolo 45, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a permettere alle autorità doganali che abbiano tardato a procedere alla riscossione delle somme di cui all'avviso di accertamento in rettifica da loro emesso, di poter continuare a farlo dopo che sia stata emessa una sentenza di primo grado che annulla tale avviso di accertamento, finché tale sentenza non sia divenuta definitiva.
Contrariamente alla premessa sulla quale sembra fondarsi tale valutazione, tale interpretazione non risulta necessaria al fine di garantire la riscossione, da parte dell'Unione, dei diritti accertati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 609/2014.
Ma ancor prima, evidenzia la Corte di Giustizia, poiché la formulazione dell'articolo 43 del codice doganale dell'Unione è assolutamente chiara e univoca nell'escludere l'applicabilità degli articoli 44 e 45 di tale codice ai ricorsi presentati avverso una decisione adottata da un'autorità giudiziaria, non si può procedere ad alcun'altra interpretazione di tali disposizioni.
Pertanto, senza che occorra esaminare la rilevanza, i Giudici unionali dichiarano che gli articoli da 43 a 45 del codice doganale dell'Unione devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora divenute definitive che riguardino risorse proprie tradizionali dell'Unione.
Fonte: CGUE 11 aprile 2024 C-770/22
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.