venerdì 12/04/2024 • 11:10
Gli artt. da 43 a 45 del Codice doganale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che preveda l’immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora divenute definitive che riguardino risorse proprie tradizionali dell’UE.
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I fatti “a monte” I fatti in controversia prendono come origine dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il cui Ufficio locale ha notificato ad una società localizzata in territorio domestico regolari avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica vertenti su dazi antidumping dovuti per l'importazione di tubi d'acciaio provenienti da paesi terzi, in quanto, segnatamente, tali tubi risultavano importati dall'India, mentre provenivano in realtà dalla Cina. A tali avvisi di accertamento sono seguiti, il giorno successivo, la notifica di decisioni che irrogavano sanzioni alla medesima società ricorrente. Viene specificato che anche altro Ufficio locale ha notificato alla stessa Società, per lo stesso motivo, un avviso di rettifica, cui ha fatto seguito una decisione che le irrogava sanzioni. Tutti i provvedimenti impositivi e sanzionatori sono stati integralmente annullati dal giudice del rinvio. L'Agenzia delle dogane ha interposto appello avverso tali sentenze dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, la quale non ha adottato formalmente una decisione di sospensione dell'esecuzione di dette sentenze. Successivamente, l'Amministrazione finanziaria ha notificato ...
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