giovedì 11/04/2024 • 15:44
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 11 aprile 2024 n. 89, ha chiarito che gli omaggi ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente quando, pur sussistendo una strategia aziendale collegata a tali omaggi, il lavoratore soddisfa una propria esigenza e si arricchisce.
redazione Memento
Con la risposta n. 89 dell'11 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli omaggi ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 c. 1 DPR 917/86 quando, pur sussistendo una strategia aziendale collegata a tali omaggi, il lavoratore soddisfa una propria esigenza e si arricchisce. Il reddito di lavoro dipendente Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (art. 51 c. 1 DPR 917/86) (principio di onnicomprensività). L'ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei ''vantaggi economici'' che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Trattasi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al citato c. 1 si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9 DPR 917/86. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (art. 51 c. 3 DPR 917/86). Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso (art. 9 DPR 917/86). Non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale né le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro (Ris. AE 9 settembre 2003 n. 178/E). Inoltre, i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente; solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l'interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente (Circ. AE 20 dicembre 2013 n. 37/E). La risposta delle Entrate Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, nell'ambito di un'articolata serie di benefit previsti dalla Partner Guide, l'Istante omaggia mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell'offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l'eccellenza degli stessi alla clientela, nell'ambito della strategia aziendale. I descritti beni sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l'assenza di obblighi contrattuali specifici. Gli omaggi in questione, per quanto ''utili'' alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano un suo arricchimento, pertanto non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Fonte: Risp. AE 11 aprile 2024 n. 89
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