venerdì 12/04/2024 • 06:00
È legittimo subordinare l'applicazione della franchigia IVA alla condizione che il soggetto passivo, al superamento della soglia, richieda la registrazione ai fini IVA entro il termine prestabilito e che, in difetto, sia tenuto ad assolvere l'imposta.
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Con la sentenza relativa alla causa C-122/23, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in merito agli effetti del superamento, in corso d'anno, della soglia monetaria prevista dall'art. 287 della Direttiva n. 2006/112/CE per l'esenzione dall'IVA delle piccole imprese.
Descrizione del caso
Nel caso considerato, una società bulgara ha provveduto a registrarsi ai fini IVA solo dopo avere superato la soglia annua di 50.000 BGN, pari a circa 25.600 euro.
Le Autorità fiscali hanno preteso il pagamento dell'IVA relativa al periodo intercorrente tra la data del superamento della soglia e quella della registrazione sulla base di una norma che, successivamente, nell'ambito di un'altra causa, la Corte costituzionale ha dichiarato legittima.
Nella parte in cui prevede che l'imposta è dovuta dai soggetti non registrati ai fini IVA per motivi ad essi imputabili, tale norma è stata ritenuta idonea a garantire la riscossione, a vantaggio dell'Erario, dell'imposta indebitamente non applicata. Di conseguenza, l'obbligo di assolvere l'IVA nel caso in esame non ha carattere sanzionatorio, trattandosi della rifusione del danno cagionato all'Erario dalla condotta illecita del soggetto passivo.
Il giudice di primo grado ha annullato la pretesa delle Autorità fiscali ritenendola illegittima sul piano comunitario.
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