È stato pubblicato il 10 aprile 2024 sul portale telematico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un avviso che contiene la proroga del termine per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. La proroga si è resa necessaria per consentire la revisione dell'applicativo informatico al fine di semplificare la presentazione del rapporto, anche grazie a nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse.
Il modulo sarà reso disponibile per la compilazione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a partire dal 3 giugno 2024 e le aziende dovranno redigere il rapporto per il biennio 2022-2023 entro e non oltre il 15 luglio 2024.
Ad interim, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.
Rapporto parità di genere
L'art. 3, Legge n. 162/2021, stabilisce l'obbligo, a cadenza biennale, di redazione di un rapporto sul personale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle imprese con più di 50 dipendenti.
Il rapporto deve esporre la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici che, distinto per genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale, evidenzi, oltre ai livelli retributivi annui, il numero di lavoratori:
assunti nel corso dell'anno di riferimento;
coinvolti in attività di formazione professionale e le ore complessive dedicate a tale attività;
interessati da un passaggio di categoria, qualifica o livello o da altri fenomeni di mobilità;
il cui contratto individuale di lavoro sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato ovvero da tempo parziale a tempo pieno (e viceversa);
interessati dall'intervento di ammortizzatori sociali;
sottoposti a procedure di licenziamento collettivo o individuale;
coinvolti in procedure di prepensionamento e pensionamento.
Il datore di lavoro è altresì tenuto a indicare ulteriori informazioni quali il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza, l'importo della retribuzione complessiva corrisposta al lavoratore o alla lavoratrice, con l'indicazione degli elementi accessori, delle indennità, degli elementi premiali della retribuzione, dei bonus e di ogni altro elemento retributivo o erogazione (anche in natura) eventualmente riconosciuti.
Sul proprio sito istituzionale il MLPS pubblicherà sia l'elenco delle imprese che hanno trasmesso il rapporto che quello dei datori di lavoro che non hanno adempiuto a tale obbligo.
Computo dei dati aziendali
Nel computo del numero complessivo degli occupati vanno inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio con riferimento al complesso delle unità produttive e delle dipendenze. Vanno altresì considerati tutti i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato (inclusi i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici ed i lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale).
Inoltre, vanno esposti i dati relativi ai dipendenti in aspettativa o in congedo devono essere ulteriormente dettagliati inserendo le informazioni dei dipendenti in congedo di malattia, maternità o paternità ed in congedo parentale.
I lavoratori in somministrazione non sono computati nel totale dei dipendenti, ai fini dell'obbligo
di presentazione del rapporto. I dati vanno riferiti al complesso delle unità produttive e delle dipendenze e tra i contratti a tempo determinato occorre includere anche i contratti stagionali.
Apparato sanzionatorio
In caso di inadempimento dell'obbligo di trasmissione del rapporto nei termini prescritti, la Direzione Regionale del Lavoro, previa segnalazione dei soggetti competenti, invita l'impresa interessata ad adempiere entro 60 giorni.
Nel caso in cui l'inottemperanza si protragga oltre 12 mesi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'impresa.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro procederà alla verifica della veridicità del rapporto e quando esso risulterà mendace o incompleto troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 1.000 e i 5.000 euro.
Certificazione di parità
Il rapporto biennale in particolare è il primo gradino per ottenere, se si conseguono parametri minimi, la certificazione della parità di genere. Le aziende che entrano in possesso della certificazione della parità di genere possono:
accedere allo sgravio contributivo nella misura dell'1% fino a 50.000 euro annui;
conquistare punteggi più alti nelle graduatorie degli appalti pubblici;
accedere alle linee di finanziamento dedicate previste dagli enti locali e nazionali.
In riferimento allo sgravio contributivo il datore di lavoro avente diritto deve presentare l'istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” sul Portale delle Agevolazioni presente sul sito INPS, se ha ottenuto la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023.La domanda deve essere presentate fino al 30 aprile 2024.