Il caso trae origine dall'impugnazione giudiziale da parte di un lavoratore, addetto alla raccolta dei rifiuti, del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro per essere stato condannato anteriormente al suo ingresso in azienda per reati gravi, ritenuti idonei a ledere il vincolo fiduciario che li legava. Il Tribunale nel dichiarare illegittimo il licenziamento de quo non disponeva la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
La Corte d'appello, invece, ordinava la sua reintegrazione sull'assunto che:
La Corte distrettuale riteneva che il motivo posto a base del recesso, ossia non avere un pregiudicato alle proprie dipendenze, rappresentasse una discriminazione indiretta che si contrapponeva al diritto di reinserimento ex art. 27 Cost.
Ricorreva, quindi, in cassazione la società datrice di lavoro...
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Il licenziamento per giusta causa, disciplinato dall'art. 2119 c.c., è una forma di licenziamento immediato, senza preavviso, che può essere effettuato dall'azienda in caso di comportamento gravemente lesivo degli intere..
Paolo Mancinelli
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