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lunedì 22/04/2024 • 06:00

Fisco ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Dichiarazione e bilanci 2023: utili black list affrancati e incassati

Nel 2023 molti operatori hanno affrancato gli utili black list in forma agevolata, assumendosi l'obbligo di un effettivo rimpatrio nel 2023 (o nel primo semestre 2024). In vista della redazione dei bilanci e delle dichiarazioni, si dovrà fare attenzione ai dividendi rimpatriati.

di Federico Andreoli - Avvocato in Milano

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La norma sull'affrancamento degli utili black list

L'art. 1 c. 87 L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) aveva dato la possibilità di affrancare gli utili e le riserve di utili black list non ancora percepiti al 1° gennaio 2023 e presenti nel bilancio della partecipata estera relativo al 2021 (per i bilanci “solari”). 

Le disposizioni di attuazione per l'affrancamento erano state date dal MEF con DM 26 giugno 2023 (e con i due allegati: la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnica). Nella stessa data, la Ris. AE 26 giugno 2023, n. 34/E aveva istituito i codici tributo per il pagamento con F24 dell'imposta sostitutiva.

Per il socio residente l'affrancamento ha come effetto la totale esclusione da imposizione ordinaria (ex artt. 47 c. 4 e 89 c. 3 TUIR) al momento della futura percezione in Italia (art. 8 del DM 26 giugno 2023).

La ratio della norma (particolarmente agevolativa) era dichiaratamente quella di favorire la “risalita”, cioè il rimpatrio in Italia degli utili esteri.

L'opzione per l'affrancamento doveva essere esercitata mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed è efficace a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. Quindi per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, l'opzione doveva essere esercitata la scorsa estate e l'incasso in esenzione poteva avvenire a partire dal 2023.

L'imposta sostitutiva poteva essere versata con una doppia modalità:

  • per l'affrancamento “ordinario” era prevista l'aliquota del 9% per i soggetti IRES e del 30% per i soggetti IRPEF, senza l'obbligo di un effettivo rimpatrio;
  • per l'affrancamento “agevolato” prevedeva una importante riduzione (3 punti percentuali) dell'imposta sostitutiva (portata rispettivamente al 6% e al 27%), qualora fossero soddisfatte due condizioni: (i) l'effettivo rimpatrio degli utili avvenisse in termini brevi; e (ii) che il soggetto affrancante non facesse a sua volta una immediata distribuzione degli utili affrancati.

In particolare:

  • è previsto che gli utili esteri black affrancati devono essere effettivamente percepiti (quindi la mera delibera di distribuzione non è sufficiente) entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi per i “solari” entro il giugno di quest'anno -2024) (art. 6, c. 1 lett. a) del DM);
  • è imposto al soggetto affrancante l'obbligo di accantonare gli utili rimpatriati in una speciale riserva di patrimonio netto che deve restare iscritta in bilancio per un periodo non inferiore a due esercizi (art. 6, c. 1 lett. b) del DM).

Tali due condizioni riguardavano solo l'affrancamento in forma “agevolata”.

Ciò posto deve essere rilevato che, le regole dettate dal DM 26 giugno 2023 per l'affrancamento “agevolato” presentano alcune caratteristiche che debbono essere tenute in attenta considerazione ai fini della compilazione sia dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi relativi al 2023, nel caso di rimpatrio avvenuto nel corso del 2023. Da qui l'attualità della disciplina.

Rilevanza delle differenze cambio in sede di rimpatrio

L'art. 5 del DM stabilisce che, per calcolare la base imponibile sul quale applicare l'imposta sostitutiva, gli utili o riserve in valuta debbano essere valutati al cambio del 30 dicembre 2022 (il 31 era sabato).

Si è già indicato che, il successivo art. 6, c. 1, lett. a) del DM, come condizione per l'efficacia dell'affrancamento, impone il rimpatrio delle riserve entro il 30 giugno 2024.

E' evidente che eventuali differenze di cambio tra il 30 dicembre 2022 e la data dell'effettiva percezione potrebbero creare delle incertezze sul quantum del rimpatrio.

A tal fine, per i soli affrancamenti “agevolati” l'art. 6, c. 6, lett. a) del DM 26 giugno 2023 prevede che ai fini del sopra citato art. 6, c. 1, lett. a) del DM gli utili e le riserve di utili della controllata estera “sono valutati secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022”.

Per comprendere appieno quanto espresso dal DM si deve fare riferimento alla Relazione Illustrativa che chiarisce che il comma 6 “stabilisce, in buona sostanza, che le differenze di cambio tra il giorno di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 (corrispondente alla data antecedente a quella di efficacia dell'opzione per il regime in esame nonché alla data in cui, ai sensi dell'articolo 5, è determinato il quantum degli utili da affrancare valutati secondo il cambio di quel giorno) e la data di effettiva percezione degli utili “affrancati” sono irrilevanti”.

La Relazione chiarisce ulteriormente: “Ciò comporta, in altri termini, che la condizione (NDR del rimpatrio) si considera rispettata anche se la valuta euro si sia medio tempore rivalutata nei confronti della valuta locale, purché il rimpatrio degli utili sia effettuato in misura pari all'ammontare “affrancato” con l'aliquota ridotta. È per tale motivo che la disposizione, a prescindere dal cambio effettivo relativo alla data in cui si percepiscono gli utili, stabilisce che – ai detti fini – il rimpatrio è valutato secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e, quindi, allo stesso cambio utilizzato per determinare l'ammontare degli utili e delle riserve di utili da affrancare”.

Tuttavia, la Relazione chiarisce anche che tale irrilevanza è limitata al solo rispetto della condizione relativa all'effettivo rimpatrio e che ai fini reddituali le differenze cambio positive sono rilevanti, cioè sono tassate come se fossero utili black list.

Si noti che l'art. 8, c. 2 del DM che stabilisce che in caso di distribuzione e percezione gli utili affrancati sono esenti da imposta “fino a concorrenza dell'importo degli utili e riserve di utili esteri assoggettato all'imposta sostitutiva”.

A tal riguardo la Relazione Illustrativa, afferma, che il disposto dell'art. 6 “mira implicitamente a stabilire che a tutti gli altri fini risulta, invece, rilevante l'eventuale variazione di cambio tra la data considerata ai fini dell'affrancamento e quella di effettiva percezione degli utili affrancati, con la conseguenza che tale differenza di cambio concorrerà alla formazione del reddito complessivo col regime proprio dei dividendi (a seconda delle caratteristiche dell'utile da cui essi sono attinti) qualora favorevole al contribuente (e, quindi, se la valuta locale medio tempore si rivaluta rispetto all'euro).”

Quanto alle differenze di cambio negative (svalutazione della valuta estera rispetto all'Euro) la Relazione propone una importante apertura a favore dei contribuenti. Si noti che la differenza di cambio negativa comporta che il contribuente ha pagato l'affrancamento su un utile che in euro valeva 100 nel 2022 e magari incassa solo 85 per effetto del cambio negativo. Al riguardo, se da un lato la Relazione indica che:

  • la differenza negativa “non possa dar luogo nemmeno a rimborso parziale della imposta sostitutiva”; ma, dall’altro lato, la Relazione positivamente, afferma
  • “l’eccedenza dell’importo affrancato in euro potrà essere utilizzata “a copertura” di ulteriori utili che saranno distribuiti dal soggetto estero”.

Pertanto, per seguire quanto espresso dalla Relazione al DM nel redigere la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2023 si dovranno calcolare le differenze cambio degli utili effettivamente rimpatriati in tale periodo d'imposta, ciò indipendente dalla rilevazione contabile/civilistica e dalla data di delibera dei dividendi stessi.

Differenze cambio in sede di accantonamento a riserva

Si è indicato che l'efficacia dell'affrancamento agevolato è condizionata anche ad una seconda condizione e cioè all'allocazione degli utili rimpatriati in una apposita riserva del patrimonio netto (art. 6, c.1, lett. b) del DM 26 giugno 2023).

Anche in questo caso la Relazione Illustrativa va a neutralizzare l'effetto cambio. Si legge nella Relazione Illustrativa che “Resta ferma la condizione di cui alla lettera b) di cui al comma 1 in merito all'apposizione della riserva in bilancio che si considererà rispettata anche se di importo inferiore all'ammontare affrancato con aliquota ridotta purché il differenziale sia dovuto esclusivamente alle variazioni di cambio.”

Infine, si ricorda che l'art. 6 commi 3 e 4 del DM prevedono l'obbligo di ripristino della riserva nei casi di abbattimento della predetta riserva in caso di perdite d'esercizio e di operazioni di fusione e scissione (art 172, c. 5, primo periodo, e art. 173 c. 9, TUIR). Al riguardo è rilevante notare che la Relazione Illustrativa afferma che nel caso in cui la riserva non sia stata costituita o sia stata erosa per effetto di perdite del soggetto affrancante, sussiste l'obbligo di costituire o reintegrare la riserva con gli eventuali utili prodotti nei successivi esercizi.

Tuttavia, la Relazione Illustrativa opportunamente chiarisce che tale obbligo sussiste solo per i due esercizi indicati dall'art. 6, c. 1, lett. b) del DM.

Anche di tali aspetti i contribuenti dovranno tenere conto nella redazione dei bilanci e della dichiarazione dei redditi per il 2023.

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