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  • Tempo di lettura 5 min.

Sanzionata l'omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati POS da parte degli operatori finanziari. A disporlo è il DL 39/2024, che introduce con l'art 7, un'apposita sanzione irrogabile per ciascuna violazione all'invio dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante apparecchi POS. Nello specifico è stato introdotto un nuovo comma 1-ter dell'art. 10 Dlgs 471/97 in base al quale, il regime sanzionatorio previsto al primo comma dello stesso articolo si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici. Il nuovo comma 1-ter prevede:

  • l'applicazione di una sanzione da 2.000 a 20.000 euro per ciascuna violazione degli obblighi di trasmissione, senza applicazione della riduzione da concorso di violazioni e della continuazione;
  • la sanzione è ridotta alla metà se l'invio avviene entro i quindici giorni successivi.

La relazione illustrativa al decreto, specifica come il comma 5 dell'art 7 del DL 39/2024 prevede che la sanzione, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 rubricato “Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari”,  in misura da 2.000 a 20.000 euro, si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblig...

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