mercoledì 10/04/2024 • 06:00
L’accordo integrativo al rinnovo del CCNL del Commercio contiene alcune istruzioni operative per l’attuazione del Contratto Collettivo. In particolare, sull’assorbibilità degli aumenti, occorrerà distinguere le erogazioni di superminimo “generiche” da quelle legate a motivazioni di merito.
Il 29 marzo 2024, ad una settimana di distanza dalla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, le Parti hanno firmato un ulteriore Accordo integrativo, contenente alcune istruzioni operative che contribuiranno a realizzare la piena attuazione del contratto collettivo più diffuso del nostro Paese. Come sappiamo, il rinnovo giunge dopo un lungo periodo di vacanza contrattuale; il precedente accordo, risalente al 2019, seppur seguito da un parziale intervento a seguito della stipula del Protocollo straordinario di settore del 12/12/2022, necessitava di una revisione, non solo sotto il profilo economico, ma anche di numerosi istituti che in questi anni sono stati oggetto di modifiche normative. I nuovi minimi retributivi Uno dei temi principali affrontati nel nuovo CCNL riguarda proprio l’aggiornamento dei minimi retributivi, prevedendo in particolare un aumento di 240 € per il 4° livello, da riparametrare per tutti gli altri livelli. Nell’Accordo integrativo, è stata elaborata la tabella aggiornata, che riportiamo di seguito: Liv. 01/04/23 01/04/24 01/03/25 01/11/25 01/11/26 01/02/27 Totale Q € 52,08 € 121,53 € 52,08 € 60,76 € 60,76 € 69,44 € 416,65 I € 46,92 € 109,47 € 46,92 € 54,74 € 54,74 € 62,56 € 375,35 II € 40,58 € 94,69 € 40,58 € 47,35 € 47,35 € 54,11 € 324,66 III € 34,69 € 80,94 € 34,69 € 40,47 € 40,47 € 46,25 € 277,51 IV € 30,00 € 70,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00 € 240,00 V € 27,10 € 63,24 € 27,10 € 31,62 € 31,62 € 36,14 € 216,82 VI € 24,33 € 56,78 € 24,33 € 28,39 € 28,39 € 32,44 € 194,66 VII € 20,83 € 48,61 € 20,83 € 24,31 € 24,31 € 27,78 € 166,67 OP. VENDITA I CAT. € 28,32 € 66,08 € 28,32 € 33,04 € 33,04 € 37,76 € 226,56 OP. VENDITA II CAT. € 23,78 € 55,48 € 23,78 € 27,74 € 27,74 € 31,70 € 190,22 L’una tantum Maggiori perplessità hanno suscitato, invece, l’una tantum di 350 € per il 4° livello: tale importo, fa riparametrare sugli altri livelli, verrà erogato in due tranche di pari importo a luglio 2024 e a luglio 2025, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024. Agli apprendisti l’importo sarà riconosciuto in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al CCNL 30 luglio 2019 con le medesime decorrenze di luglio 2024 e luglio 2025. Nell’Accordo viene innanzitutto spiegato che l’importo dell’Una tantum, che non è utile ai fini del computo di ogni altro istituto contrattuale, compreso il TFR, va riproporzionato sulla base dell’effettivo servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023, prendendo quindi in considerazione i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il suddetto periodo, nonché le modifiche intercorse nel rapporto di lavoro (es. modifica del livello di inquadramento, trasformazione del lavoro in part-time/full-time). L’assorbibilità degli aumenti Maggiore attenzione deve essere posta alla questione dell’assorbibilità degli aumenti: le Parti hanno specificato che gli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali ed erogati dal 1° gennaio 2022, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum. Tuttavia, tale impostazione non vale per la quota di acconto sui futuri aumenti contrattuali stabilita con il Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, in quanto la stessa deve essere considerata una tranche di aumento contrattuale, come si vede nella precedente tabella, né per gli importi una tantum (350 euro per il livello IV, da riparametrare per gli altri livelli), previsti dal Protocollo straordinario del 12.12.2022. Sul punto occorre soffermarsi sull’art. 216 del CCNL, nel quale si afferma che per gli importi erogati dalle aziende, che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, gli aumenti contrattuali sono assorbibili in uno dei due seguenti casi: - gli aumenti erogati dalle aziende sono previsti come assorbibili da un accordo sindacale; - gli aumenti erogati dalle aziende siano da atto unilaterale purché espressamente stabilito all’atto della concessione ed erogati dal 1° gennaio 2022 a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali (AFAC). La giurisprudenza sull’assorbibilità Ricordiamo che, nell’ambito dell’autonomia negoziale delle parti, può essere riconosciuto al lavoratore un trattamento retributivo di miglior favore rispetto a quello previsto dal contratto collettivo applicato. Nel nostro ordinamento la giurisprudenza si è espressa costantemente a favore dell’assorbibilità del superminimo, da intendersi nel senso che lo stesso non si somma agli aumenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva o attribuiti a seguito del riconoscimento di un inquadramento superiore (Cass. n. 26017/2018); al contrario, l’importo migliorativo deve essere ridotto nella stessa misura. La Suprema Corte ha col tempo mitigato tale principio, individuando tre ipotesi che costituiscono un’eccezione e alle quali porre attenzione (vedasi Cass. n. 20008/2008, Cass. n. 12788/2004): -non assorbibilità espressamente prevista dalle parti nell’accordo scritto di concessione del superminimo, o risultante da un comportamento concludente del datore, il quale, ad esempio, abbia costantemente cumulato il relativo importo a quello risultante da rinnovi contrattuali; -qualora il contratto collettivo applicato escluda espressamente l’assorbimento dei trattamenti di miglior favore in godimento; -superminimo attribuito per particolari meriti del lavoratore, legati ad esempio alla maggiore complessità delle mansioni svolte, da assoggettare quindi ad un diverso trattamento, non essendo un generico aumento retributivo ma trovando la propria causa specifica nelle modalità di svolgimento della prestazione. Provando ad applicare le regole giurisprudenziali al caso concreto di un’azienda che applichi il rinnovato CCNL Commercio, bisognerà quindi distinguere le erogazioni di superminimo “generiche”, da quelle legate a motivazioni di merito, come specificato dal predetto art. 216. Format da utilizzare Proponiamo, quindi, un format che può risultare utile al fine di gestire correttamente futuri aumenti retributivi concessi ad personam a titolo di superminimo al dipendente per motivi di merito: «Siamo lieti di comunicarLe che, in ragione della positiva valutazione complessiva del Suo lavoro, del particolare impegno profuso nell’espletamento della Sua attività lavorativa, della Sua preziosa partecipazione ai risultati positivi ottenuti da codesta Società, la decisione di concederLe un aumento retributivo ad personam di € _____ mensili lordi, da corrispondersi per tutte le mensilità, comprese quelle aggiuntive. Dal __________, pertanto, la Sua retribuzione lorda mensile sarà così costituita: _________________ Totale:_________________ Il suddetto superminimo individuale, che costituisce elemento di un trattamento economico complessivamente più favorevole rispetto a quello previsto dal CCNL Commercio e Terziario (Confcommercio), applicato al rapporto in essere, sarà assorbito, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi, di cui costituisce anticipazione: • previsti dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro; • derivanti dal Suo inquadramento in categorie professionali contrattuali superiori a quella da Lei oggi posseduta; • comunque spettanti a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la causa. Il mancato assorbimento, totale o parziale, del superminimo individuale nei prossimi incrementi retributivi sopra citati od in quelli successivi, e, comunque in qualcuno degli elementi retributivi sopra citati, non costituisce rinuncia da parte nostra ad effettuare l’assorbimento, mantenendo quanto qui previsto piena validità. La preghiamo di sottoscrivere la presente lettera in segno di ricevuta ed accettazione di quanto in essa contenuto».
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