martedì 09/04/2024 • 13:35
L’INPS, con Mess. 8 aprile 2024 n. 1399, illustra le principali novità del nuovo schema convenzionale per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di Enti Bilaterali, Fondi o Casse.
redazione Memento
Con la Determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023 è stato adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi. In virtù di ciò, l’INPS, con Mess. 8 aprile 2024 n. 1399, illustra le principali novità del nuovo schema convenzionale, nonché le specifiche indicazioni per il riversamento agli Enti Bilaterali, Fondi o Casse degli importi riscossi dall’INPS per loro conto. N.B. A seguito dell’approvazione del nuovo schema convenzionale, l’Istituto procederà a cessare gradualmente le attività attualmente poste in essere in base al precedente schema convenzionale, garantendo comunque la continuità del servizio. Tale servizio proseguirà alle attuali condizioni sino alla sottoscrizione del nuovo schema convenzionale o fino alla conclusione con esito negativo dell’iter istruttorio. Le finalità dello schema di Convenzione Lo schema regolamenta: il servizio di riscossione e riversamento dei contributi versati dai datori di lavoro, destinati al finanziamento delle attività degli Enti Bilaterali, Fondi o Casse; la raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultano necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti. Quali sono le principali novità del nuovo schema convenzionale? - Rideterminazione dei costi In considerazione dell’attività di reingegnerizzazione delle procedure informatiche sottese alla gestione del servizio di riscossione dei contributi, nello schema convenzionale sono stati rideterminati i costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’Istituto a titolo di rimborso per l’erogazione servizio medesimo. L’Istituto rideterminerà annualmente tali costi. - Modalità di versamento della trattenuta La trattenuta del 2% sul riversamento mensile dei contributi sarà concretamente applicata con le seguenti modalità: Tipologia Modalità Per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente La trattenuta sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (€ 1.902,00) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, come risultante dalla fattura dalla stessa emessa con riferimento all’anno precedente alla data di sottoscrizione del testo convenzionale da parte dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa stesso. Successivamente al raggiungimento di tale importo l’Istituto non procederà a ulteriori accantonamenti N.B. Tale importo “limite” sarà comunicato a ogni Ente Bilaterale, Fondo o Cassa all’atto della pubblicazione della circolare relativa alle istruzioni per l’operatività della singola Convenzione sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa Per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto non è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente L’accantonamento del 2% verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’Istituto provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo Se l’organizzazione interna degli Enti Bilaterali, Fondi o Casse prevede un riversamento delle somme riscosse dall’INPS per loro conto a livello territoriale (provinciale, regionale, ecc.), le implementazioni delle procedure informatiche necessarie per soddisfare tale richiesta saranno valutate ai fini della revisione dei costi sostenuti dall’Istituto. Per gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse che hanno la necessità di distribuire il riversamento mensile su più IBAN, il criterio discriminante è rappresentato dalla Struttura territoriale INPS indicata dal datore di lavoro sul modello F24 all’atto del versamento. Unica condizione per il corretto funzionamento di tale meccanismo è l’espressa indicazione, da parte del datore di lavoro, della Struttura territoriale INPS all’atto della compilazione del modello F24. Quando avverrà il riversamento L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa nei suoi confronti, che verrà effettuata attraverso la procedura DURC online. Istanza di convenzionamento Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse interessati ad aderire alla nuova Convenzione potranno inviare istanza di convenzionamento utilizzando il modello allegato al messaggio in commento alla Direzione centrale Organizzazione - Area Relazioni e sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, al seguente indirizzo PEC: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it nonché, per conoscenza, alla seguente casella e-mail: convenzioni.entibilaterali@inps.it. Validità della Convenzione La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo al perfezionamento della sua sottoscrizione. La Convenzione sottoscritta avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio. Fonte: Mess. INPS 8 aprile 2024 n. 1399
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