martedì 09/04/2024 • 06:00
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 55/2024, ha affrontato il tema dell'applicabilità delle sanzioni previste per la mancata iscrizione alla Gestione Separata INPS per Ingegneri e Architetti liberi professionisti che hanno già un’altra posizione previdenziale obbligatoriaper il periodo antecedente l'entrata in vigore della norma interpretativa.
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Incompatibilità tra cassa professionale e lavoro dipendente L'art. 7 dello Statuto di Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, stabilisce che l'iscrizione è obbligatoria per tutti gli Ingegneri e gli Architetti che esercitino la libera professione con carattere di continuità ed è, a essi, esclusivamente riservata. L'esercizio abituale della professionale ricorre al verificarsi delle seguenti condizioni: iscrizione all'Albo professionale; non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata; possesso di Partita IVA. La presenza, pertanto, di altra attività lavorativa che comporti iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria è incompatibile con il mantenimento dell'iscrizione alla cassa professionale, ai sensi dell'art. 2, L. 1046/71, con conseguente inefficacia dei contributi eventualmente versati nel periodo di doppia contribuzione. Parimenti, il professionista con attività da lavoro dipendente, che voglia svolgere attività professionale deve iscriversi alla Gestione Separata INPS, al fine di garantirsi posizio...
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