martedì 09/04/2024 • 06:00
Dal 20 aprile 2024, entrerà in vigore il nuovo Regolamento recante il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma d’investimento, finalizzato all’incentivazione dei processi di capitalizzazione delle stesse PMI.
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In attuazione di quanto disposto dall'art. 21, c. 3, del DL 34/2019, è stato emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il decreto 43/2024, relativo al Regolamento recante il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma d'investimento.
Detto decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2024 ed in vigore dal 20 aprile 2024, nello specifico, è finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI, tramite l'incremento dell'ammontare del contributo, a fronte d'investimenti previsti dal decreto del 22 aprile 2022. Lo stesso, definisce i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo di cui al citato DL 34/2019, nonché i motivi di revoca del contributo stesso.
Le disponibilità finanziarie per la concessione del contributo in questione ammontano a 80.000.000,00 di euro.
I beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni in esame, le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:
Non possono beneficiare delle agevolazioni in questione, invece, le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa (disciplina antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011).
Caratteristiche dell'aumento di capitale
L'art. 5 del decreto del MIMIT in commento, stabilisce che, entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve aver deliberato un aumento del capitale sociale, in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento.
L'aumento di capitale potrà essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e dovrà risultare dalla delibera adottata dalla PMI come «versamento in conto aumento capitale».
A pena di revoca del contributo, l'aumento di capitale dev'essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo.
Entro il sopra citato termine, inoltre, la PMI sarà tenuta a versare almeno il 25% dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
Viene, altresì, specificato che, ai sensi degli artt. 2481-bis e 2463-bis del Codice Civile, qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio, ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l'aumento di capitale dovrà risultare interamente versato entro il termine di 30 giorni successivi alla concessione del contributo.
A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell'aumento di capitale non versata entro il suddetto termine dovrà risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste d'erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione.
Misura del contributo per la capitalizzazione
A fronte dell'aumento di capitale, il contributo in questione è incrementato:
In caso di riduzione dell'importo del finanziamento, l'importo dell'aumento di capitale potrà essere ridotto, purché sia rispettato il limite precedentemente descritto, ovvero non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento.
Presentazione della domanda e concessione del contributo
La PMI che abbia deliberato l'aumento di capitale dovrà presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con la presentazione della domanda, la PMI s'impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale, deliberato nei termini e con le modalità sopra descritti.
A pena d'improcedibilità della domanda di contributo, la PMI dovrà allegare alla stessa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'avvenuta adozione della delibera di aumento del capitale sociale.
Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell'aumento di capitale, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell'istanza nella domanda ordinaria d'accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green, di cui all'art. 11 del decreto 22 aprile 2022.
Nel caso, l'impresa dovrà presentare una nuova domanda.
Il provvedimento di concessione del contributo nella misura incrementata riporterà, oltre alle indicazioni ed agli obblighi previsti dall'art. 13 del decreto 22 aprile 2022, gli obblighi e gli impegni a carico della PMI, relativi ai tempi ed alle modalità della sottoscrizione e del versamento dell'aumento di capitale.
L'erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata sarà effettuata nelle medesime modalità e tempi previsti dal sopra menzionato decreto ed è subordinata all'avvenuto versamento delle quote dell'aumento di capitale.
Nei casi in cui lo stesso decreto preveda l'erogazione del contributo alla PMI in un'unica quota, l'aumento di capitale sociale dovrà risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta unica d'erogazione.
L'avvenuto versamento delle quote d'aumento di capitale nei tempi e nelle modalità previste dal decreto in commento sarà attestato dalla PMI con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
È, infine, previsto dal Regolamento in commento che, il MIMIT, entro il 1° luglio 2024, con un Provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato sul sito istituzionale, fornirà le istruzioni necessarie ai fini della fruizione delle agevolazioni e definirà gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa sarà tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto.
Con il medesimo provvedimento, inoltre, sarà individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.
Fonte: Decreto MIMIT 43/2024
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