lunedì 08/04/2024 • 15:29
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 8 aprile 2024 n. 88, ha chiarito che anche per le procedure di liquidazione generali dei beni antecedenti al 26 maggio 2021 è doveroso attendere l'esito infruttuoso della procedura stessa per l'emissione di una nota di variazione in diminuzione.
redazione Memento
Con la risposta n. 88 dell'8 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per le procedure di liquidazione generali dei beni antecedenti al 26 maggio 2021 è doveroso attendere l'esito infruttuoso della procedura stessa per poter emettere una nota di variazione in diminuzione. La nota andrà emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto (infruttuosità della procedura), mentre il diritto alla detrazione andrà esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la nota è stata emessa ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Si ricorda che l'art. 26 DPR 633/72 disciplina le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento previste dalla medesima norma, ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste. Variazioni IVA La disciplina delle variazioni IVA è stata oggetto di ripetuti interventi normativi, da ultimo con l'art. 18 DL 73/2021 (cd. Decreto Sostegni bis), in virtù del quale nel caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali non è più necessario attendere la conclusione delle stesse. Tale modifica trova applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Sostegni bis). Se il debitore è stato sottoposto a una procedura concorsuale in una data precedente al 26 maggio 2021, come nel caso di specie, dovrà farsi ancora riferimento alla disciplina recata dal previgente testo dell'art. 26, e sarà, dunque, doveroso attendere l'esito infruttuoso della procedura stessa per poter emettere una nota di variazione in diminuzione. Il testo previgente dell'art. 26 prevedeva, infatti, la facoltà, in capo al cedente/prestatore, di rettificare in diminuzione l'imposta applicata se l'operazione viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o di un piano attestato. Procedura di liquidazione generale dei beni Con la Circ. AE 17 aprile 2000 n. 77/E, nell'individuare il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione, è stato fatto espresso rinvio alle sole procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare. Tuttavia, alla procedura di liquidazione generale dei beni, di cui all'art. 14 e seguenti delle disposizioni di attuazione al codice civile si applicano per rinvio del successivo art. 16 le disposizioni che regolano la liquidazione coatta amministrativa, che a loro volta rinviano alle disposizioni che disciplinano il fallimento (ora liquidazione giudiziale). Stante i numerosi rinvii citati, si è dell'avviso che la procedura di liquidazione generale dei beni del caso di specie sia riconducibile tra le procedure per le quali, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all'art. 26 DPR 633/72, nel testo vigente ratione temporis, per variare i corrispettivi non incassati o la decorrenza dei termini previsti per l'approvazione del piano di riparto. Fonte: Risp. AE 8 aprile 2024 n. 88
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