lunedì 08/04/2024 • 14:44
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 8 aprile 2024, n. 87, ha fornito dei chiarimenti in tema di richiesta di rimborso del credito IVA da parte di una stabile organizzazione di un soggetto non residente.
redazione Memento
Istanza di rimborso IVA ex art. 38 ter DPR 633/72 Quando le operazioni passive sono direttamente imputabili alla stabile organizzazione del soggetto non residente, questa deve richiedere il rimborso dell'eccedenza a credito IVA applicando le disposizioni ordinarie contenute nell'art. 38bis DPR 633/72 (e non nell'art. 38 ter) al verificarsi di uno dei presupposti elencati dagli artt. 30 o 34 c. 9 DPR 633/72. Rimborso attraverso la dichiarazione IVA annuale ex. art. 30 c. 2 DPR 633/72 È stato, inoltre, chiarito che l'art. 30 c. 2 DPR 633/72 contiene un'elencazione tassativa dei presupposti che consentono la richiesta di rimborso dell'eccedenza del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale (cui si aggiunge quello di cui all'art. 34 c. 9), al di fuori dei quali lo stesso deve necessariamente essere riportato in detrazione e/o in compensazione nel periodo d'imposta successivo. Per espressa previsione normativa, un soggetto con una stabile organizzazione non può invocare il presupposto di cui alla lett. e) per ottenere il rimborso del credito IVA. Sul punto è stabilito che il soggetto non residente dotato di effettiva ed operativa stabile organizzazione in Italia non può accedere al rimborso c.d. agevolato ex art. 30 c. 3 lett. e) DPR 633/72 neppure con riferimento alle operazioni compiute direttamente, senza cioè il coinvolgimento della stabile organizzazione (Cass. 4 settembre 2023 n. 25685). Rimborso attraverso la dichiarazione IVA annuale da presentare nel 2024 Infine, è stato chiarito che l'art. 30 c. 2 lett. d) DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile all'atto della presentazione della dichiarazione, quando il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7septies. Al riguardo, con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate dall'istante (stabile Organizzazione in Italia) nei confronti della Casa Madre (stabilita nel Regno Unito), con la Risp. AE 8 maggio 2023 n. 314, è stato chiarito che, dal 1° gennaio 2021, a seguito della fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea (''Brexit''), le predette prestazioni di servizi sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, non essendo il Gruppo IVA istituito in un Paese terzo (Regno Unito) equiparabile ad un Gruppo IVA istituito in un Paese membro dell'Unione Europea. Ne deriva che, nel caso di specie, l'istante non può recuperare il credito IVA maturato nel periodo d'imposta 2023 invocando il presupposto di cui all'art. 30 c. 2 lett. d) DPR 633/72. L'eccedenza del credito IVA potrà essere chiesta a rimborso ove ricorra il presupposto di cui all'art. 30 c. 3 DPR 633/72 minor eccedenza del triennio (al netto dell'importo già chiesto a rimborso in passato o compensato nel modello F24). Fonte: Risp. AE 8 aprile 2024 n. 87
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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