martedì 09/04/2024 • 06:00
La non perentorietà del termine per la comunicazione all'ENEA trova conferma anche nella finalità dell'adempimento. La comunicazione ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico (CGT I Milano 29 marzo 2024 n. 1415).
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La disciplina di riferimento
La legge n. 296/2006 (c.d. finanziaria 2007) ha previsto per i contribuenti la possibilità di detrarre dall'imposta lorda una quota delle spese documentate e relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. I successivi provvedimenti attuativi dell'agevolazione in parola (d.m. 19 febbraio 2007, art. 4) hanno indicato alcuni adempimenti a carico del contribuente che intende fruire delle agevolazioni fiscali legate all'efficientamento energetico, fra cui l'onere di trasmettere all'ENEA una comunicazione contenente i dati relativi ai lavori eseguiti entro 90 giorni dalla conclusione degli stessi.
Il caso (CGT I Milano 29 marzo 2024 n. 1415)
La controversia risolta dai giudici tributari concerneva l'impugnazione da parte di un contribuente di una cartella di pagamento con la quale gli veniva chiesto dall'Amministrazione finanziaria il versamento di somme iscritte a ruolo e scaturenti dal controllo formale della dichiarazione da egli presentata per il periodo d'imposta 2017. In particolare, l'Ufficio, considerata la tardiva comunicazione all'ENEA, aveva provveduto ad azzerare l'importo indicato dal contribuente in dichiarazione e relativo a opere di riqualificazione energetica. Sul punto, il ricorrente giustificava la tardiva comunicazione (oltre i 90 giorni) essendo un adempimento a carico del fornitore e faceva comunque presente di aver inviato al funzionario incaricato del controllo tutta la documentazione probatoria richiesta. L'Ufficio difendeva in giudizio la liceità della propria condotta ribadendo che, quantunque fossero stati presentati tutti i documenti necessari richiesti per il riconoscimento della detrazione, la comunicazione all'ENEA era palesemente tardiva: l'attestato di certificazione energetica prodotto dal ricorrente documentava l'ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2017 mentre comunicazione all'ENEA risultava trasmessa solo il 24 aprile 2018 e quindi oltre il termine di 90 giorni previsto dalla disciplina agevolativa. Peraltro, non poteva trovare applicazione l'istituto della remissione in bonis (d.l. n. 16/2012) a causa del mancato versamento della sanzione prevista contestualmente alla presentazione della dichiarazione all'ENEA, conditio sine qua non l'applicazione del predetto istituto.
La non perentorietà del termine
La Corte tributaria milanese ha sciolto i dubbi circa le conseguenze legate al mancato rispetto di detto termine, se esso cioè comporti la decadenza dal godimento dell'agevolazione o, viceversa, integri una mera violazione di natura formale suscettibile di irrogazione di sanzione di natura amministrativa. I giudici non hanno condiviso la tesi erariale secondo cui il tardivo adempimento rappresenta una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica, in coerenza con la stretta interpretazione che deve connotare le norme che introducono agevolazioni od esenzioni; in sostanza, secondo l'Amministrazione finanziaria, la natura perentoria del termine si ricaverebbe dalla sua natura di onere posto in capo al contribuente affinché possa ottenere un vantaggio fiscale, e quindi il riconoscimento dell'agevolazione oltre il perimetro tracciato dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione. Pur condividendo la necessità di una stretta interpretazione delle norme tributarie che introducono agevolazioni o esenzioni, i giudici hanno osservato che l'espressione “(i contribuenti) sono tenuti a trasmettere all'ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti”, senza che vi sia alcuna comminatoria espressa di decadenza, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto. La Corte ha, quindi, sottolineato la differenza con l'ulteriore ipotesi della mancata previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, che trova, invece, nella norma primaria la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa. La non perentorietà del termine per la comunicazione all'ENEA trova conferma, secondo gli interpreti, anche nella finalità dell'adempimento: mentre, infatti, il controllo dell'Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, nel caso di specie, vi era stata la tempestiva comunicazione dell'inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all'Agenzia delle entrate), la comunicazione all'ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico. I giudici hanno, infine, ricordato che l'anzidetta finalità della comunicazione all'ENEA è stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2bis del d. l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013, n. 90, in materia di proroga delle detrazioni spettanti in relazione ai costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica, con riferimento alla quale la stessa Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l'omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il diniego di riconoscimento della detrazione.
Fonte: CGT I Milano 29 marzo 2024 n. 1415
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