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  • Tempo di lettura 6 min.

Nel caso in esame la Corte d'appello territorialmente competente aveva rigettato il ricorso proposto da due lavoratori avverso la pronuncia di primo grado che aveva respinto le loro richieste di condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive per il mancato godimento dei 10 minuti di pausa previsti dal CCNL di settore, dal gennaio 2007, ovvero nei limiti della prescrizione, interrotta con lettera del giugno 2014. Il mancato godimento veniva richiesto con riferimento ad un orario di lavoro articolato su 40 ore settimanali, per 8 ore giornaliere distribuite su 5 cinque giorni lavorativi ed uno di riposo, con turni mattutini, pomeridiani e notturni, in ragione delle mansioni ad essi attribuite di Guardie Particolari Giurate Armate.

Uno dei due lavoratori soccombenti ricorreva così in cassazione a cui resisteva la società datrice di lavoro con controricorso.

La posizione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, investita della causa, ha innanzitutto sottolineato il diritto del lavoratore, quando supera le 6 ore consecutive nell'ambito dell'orario di lavoro, ad una pausa retribuita della durata di 10 minuti da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, ad un riposo compensativo di pari durata nei 30 giorni successivi (cfr. artt. 8 del D.Lgs. 66/2003 e 74 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata del 2006 e de...

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