sabato 06/04/2024 • 06:00
Il 16 aprile 2024 scade il termine per il versamento delle ritenute sui dividendi relative al primo trimestre del 2024 nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo (art. 27 DPR 600/73). Come effettuare il versamento?
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Entro il 16 aprile 2024, i sostituti d'imposta, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono obbligati al versamento delle ritenute sui dividendi relativa al primo trimestre del 2024.
In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:
Modalità di versamento
I versamenti periodici delle ritenute devono essere effettuati utilizzando il mod. F24, in modalità esclusivamente telematica, direttamente ovvero tramite intermediario utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'AE. Nello specifico:
Nel mod. F24 è necessario indicare i seguenti codici tributo:
Dividendi di fonte nazionale
La L. 205/2017 ha esteso agli utili derivanti da partecipazioni qualificate distribuiti dal 1° gennaio 2018 il trattamento fiscale previsto per le partecipazioni non qualificate, rendendo così irrilevante l'individuazione della natura (qualificata o non) delle partecipazioni.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, i dividendi distribuiti a persone fisiche residenti in Italia (al di fuori dell'esercizio d'impresa) sono tassati mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 26% (art. 27 DPR 600/73). In questo caso non è necessario riportare nulla nella dichiarazione dei redditi poiché è la società stessa che effettua e versa la ritenuta ed è altresì obbligata alla presentazione del relativo modello 770.
Nei confronti dei soggetti non residenti, il comma 3 dell'art. 27 del DPR 600/73 prevede l'applicazione della medesima ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26%, fatta salva l'eventuale riduzione dell'aliquota della ritenuta (generalmente al 15%) prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulata con il paese estero di residenza del beneficiario.
La ritenuta è operata dal sostituto di imposta residente, indipendentemente dalla natura del soggetto estero che percepisce l'utile e dal tipo di partecipazione da quest'ultimo detenuta. Lo stesso articolo 27 prevede, inoltre, la possibilità per i soggetti non residenti di richiedere il rimborso dell'imposta versata in Italia, fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta; a tal fine, è necessario poter dimostrare l'avvenuto pagamento all'estero imposte in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. In particolare, per il rimborso delle ritenute subite in Italia dai soggetti non residenti è necessario presentare un'istanza al Centro operativo di Pescara entro i 48 mesi successivi su istanza libera o utilizzando il modello A approvato con il provv. 10.7.2013.
Dividendi esteri
A partire dal 2019, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 47-bis TUIR, devono considerarsi residenti in Stati o territori “Black list” le società partecipate estere:
Ai soli fini della determinazione del livello nominale di tassazione, è necessario tenere conto dell'eventuale impatto su tali aliquote nominali derivanti dalla presenza di regimi speciali. Sono tali quei particolari regimi fiscali che l'ordinamento estero riconosce soltanto al ricorrere di determinati requisiti di straordinarietà o specialità, quali quelli connessi a un determinato status soggettivo (es.: le microimprese) ovvero ad una particolare ubicazione territoriale del contribuente (es.: le attività industriali esercitate in zone franche), ovvero al carattere temporaneo della disciplina fiscale di favore
Dividendi da territori white list
In linea generale, i dividendi di fonte estera derivanti da partecipazioni posseduti in Stati o territori “white list” (UE o extra UE) seguono lo stesso principio sopra descritto al precedente paragrafo 1.1 applicabile ai dividendi di fonte nazionale. In questo caso, il relativo beneficiario (persona fisica non imprenditore residente ai fini fiscali) in Italia è tenuto a (si veda anche la risposta all'interpello AE 21.04.2020 n. 111):
Viceversa, se nella riscossione del dividendo estero dovesse intervenire un intermediario residente, sarà quest'ultimo (in qualità di sostituto d'imposta) a dover operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26% al netto di quelle già operate all'estero (principio del c.d. netto frontiera).
E' interessante notare che l'art. 18 TUIR non fa alcun riferimento al valore “netto frontiera“, valore al quale fa invece riferimento il DPR 600/73. Se ne potrebbe quindi dedurre che la base imponibile di riferimento sia differente a seconda che intervenga un intermediario o meno: nel caso di un suo intervento la base di tassazione sarebbe inferiore, dovendo la medesima essere decurtata delle ritenute operate all'estero, originando questo una discriminazione se non altro come base imponibile di riferimento.
Sul tema la circolare 9/E/2015 afferma che i redditi di capitale di fonte estera percepiti senza l'intervento di un soggetto intermediario devono essere assoggettati a tassazione “nella stessa misura” alla quale sono assoggettati i redditi percepiti tramite l'intermediario. Per questo motivo una ragionevole interpretazione non discriminatoria indurrebbe a trattare nello stesso modo i due contribuenti, comportando questo l'adozione del valore “netto frontiera” nel caso di tassazione dei dividendi in dichiarazione.
Peraltro, proprio in virtù dell'effetto discriminatorio derivante nelle due diverse ipotesi (incasso del dividendo con o senza l'intervento di un intermediario residente), nella sentenza del 1° settembre 2022 n. 25698 la Corte di Cassazione ha già riconosciuto la possibilità per persone fisiche (soci di partnership statunitensi al di fuori dell'attività di impresa) di beneficiare del credito per le imposte pagata all'estero nonostante l'assoggettamento del dividendo percepito ad un'imposta sostitutiva in Italia.
Dividendi da territori “black list”
I dividendi distribuiti da società residenti in Stati o territori “black list”:
Se provenienti da società black list i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, i dividendi sono soggetti a tassazione integrale mediante l'applicazione di una ritenuta del 26% a titolo d'imposta da operare sul “netto frontiera” (art. 2 c. 4-bis DPR 600/73).
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Francesco Barone
- Dottore commercialista e Revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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