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La contribuente contesta l'avviso di accertamento con il quale il Fisco aveva rettificato il reddito ai fini IRPEF. In particolare, l'Ufficio rilevava che la contribuente non aveva dichiarato il reddito relativo ad una locazione ad uso commerciale di un immobile. A seguito di contestazione, la C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivo. Successivamente, la C.T.R., pur ritenendo ammissibile il ricorso, lo rigettava nel merito. Evidenziava che, se pure il contratto di locazione era stato stipulato nel 2005, la registrazione era avvenuta a febbraio 2008 e che la successiva risoluzione era stata comunicata a mezzo modello F23 solo a marzo 2008. Successivamente, il fallimento della società conduttrice era stato dichiarato nel 2009. Rilevavano i giudici, sotto il profilo fiscale, quanto avvenuto prima della registrazione del contratto era irrilevante; che, trattandosi di locazione ad uso diverso, non era applicabile l'art. 8, comma 5, legge 9 dicembre 1998, n. 431. Inoltre, il documento 2007 che provava l'accordo risolutivo, stante la dichiarazione del rappresentante legale della società conduttrice di non aver corrisposto i canoni, era intempestivo rispetto ai redditi del 2007: la risoluzione consensuale non aveva effetto retroattivo, la mancata percezione dei canoni non escludeva l'obbligo di dichiararli.

Alla luce delle considerazioni esposte, la contribuente proponeva ricorso in Cassazio...

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