Il quesito
La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 chiarisce che nel caso di errori sostanziali presenti nella comunicazione per l'esercizio dell'opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi, di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio, è consentito, su richiesta delle parti, l'annullamento dell'accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla comunicazione errata. In tale eventualità, quando può essere inviata la nuova comunicazione corretta?
La risposta delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con una Faq, chiarisce che l'annullamento dell'accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Dopo aver chiesto l'annullamento della comunicazione errata, al fine di rispettare il termine annuale per l'invio delle comunicazioni delle opzioni (fissato al 4 aprile 2024 per le spese sostenute nel 2023), sarà possibile inviare la nuova comunicazione corretta anche se l'annullamento non è stato ancora effettuato.
Una volta eseguita l'operazione tecnica di annullamento dell'accettazione, ne viene data informazione agli interessati.
Con l'occasione, si ricorda che:
in caso di richiesta di annullamento dell'accettazione della cessione, nell'oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2403011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell'istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell'oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della comunicazione e il relativo progressivo.
l'annullamento dell'accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova comunicazione.
Osservazioni
Il 4 aprile 2024 scade il termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni per le spese sostenute nel 2023. Si ricorda che:
l'art. 2 c. 1 DL 39/2024 (DL Agevolazioni fiscali) esclude l'applicazione dell'istituto della remissione in bonis, che, fino al 15 ottobre 2024, avrebbe permesso, tramite pagamento di una sanzione, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della fruizione dei benefici fiscali;
il DL 39/2024 è entrato in vigore il 30 marzo 2024, invece, la Faq in commento è del 28 marzo 2024.