mercoledì 03/04/2024 • 15:36
L’INPS, con Circ. 3 aprile 2024 n. 53, analizza l’assetto delle tutele relative alle assicurazioni sociali minori dei lavoratori dipendenti delle aziende speciali, tenendo conto delle disposizioni normative emanate nel tempo, della prassi amministrativa adottata e degli orientamenti amministrativi e giurisprudenziali.
redazione Memento
L’azienda speciale rappresenta una struttura giuridica, con ordinamento pubblicistico, volta alla realizzazione della gestione di servizi aventi rilevanza imprenditoriale. Tali organismi aziendali, infatti, integrano un soggetto giuridico autonomo rispetto all’ente o agli enti da cui promanano, riconducibile all’ente pubblico economico e, quindi, non rientrante nel novero delle PA. Con precedente circolare, l’Istituto ha recepito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le aziende speciali devono essere equiparate agli enti pubblici economici, attribuendo loro espressa personalità giuridica, in precedenza non posseduta. Alla luce di ciò, l’INPS, con Circ. 3 aprile 2024 n. 53, effettua un’analisi relativa all’assetto delle tutele relative alle assicurazioni sociali minori dei lavoratori dipendenti delle aziende speciali. Profili contributivi e incentivi all’occupazione A livello contributivo è la natura imprenditoriale ed economica dell’attività istituzionalmente svolta a connotare l’individuazione degli obblighi contributivi generalmente applicabili alle aziende speciali. Con riguardo agli incentivi all’occupazione che il Legislatore ha introdotto nel tempo in favore dei datori di lavoro privati, l’Istituto ha riconosciuto come beneficiari dei medesimi anche gli enti pubblici economici. Contribuzioni minori dovute Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo alle aziende speciali non trasformate in società di capitali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche (disoccupazione, malattia e maternità, etc.). In particolare, l’Istituto riepiloga la disciplina normativa in tema di: malattia; maternità; ex CUAF; Fondo di Garanzia; Fondo di Tesoreria; NASPI; FIS; CIGS. In tabella si riepilogano i principali obblighi contributivi: Aliquote contributive Assicurazione Aliquota NASPI (contribuzione ordinaria) 1,31% NASPI (contribuzione art. 25 L. 845/1978) 0,30% Fondo di Garanzia TFR 0,20% (0,40% per i dirigenti industria) Maternità industria: 0,46% terziario: 0,24% Malattia industria (solo operai): 2,22% terziario: 2,44% Ex CUAF ------- FIS - Datori di lavoro fino a 5 dipendenti (di cui 0,17% a carico del dipendente) 0,50% FIS - oltre 5 dipendenti (di cui 0,27% a carico del dipendente) 0,80% CIGS 0,90% Fonte: Circ. INPS 3 aprile 2024 n. 53
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