giovedì 04/04/2024 • 06:00
Il Regolamento d’istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS), è adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese.
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024, il DPCM 40/2024, recante il Regolamento d'istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell'art. 1, c. 65, della L. 205/2017. Detto Regolamento, entrerà in vigore il 17 aprile 2024 e, nello specifico, definisce: le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali; la loro durata; i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS; le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS; le misure di semplificazione applicabili alla ZLS. I requisiti della ZLS La ZLS può essere istituita nelle regioni più sviluppate, come individuate nella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'Area portuale. La ZLS deve ricomprendere almeno un'area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti alla stessa area, purché presentino un nesso economico funzionale con la predetta area. Il citato nesso economico funzionale sussiste qualora vi sia la presenza o il potenziale sviluppo di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate. Fermo restando quanto sopra previsto, la ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo ed aeroportuale, piattaforme logistiche ed interporti e non può comprendere zone residenziali. Per ciascuna regione, l'area destinata alle ZLS non può eccedere la superficie indicata per la regione stessa nell'Allegato 1 al Regolamento. Qualora in una delle regioni suddette ricadano più Autorità di sistema portuale e, nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. Le aree retroportuali possono far parte della ZLS anche se ricadono in altre regioni in cui sono presenti aree portuali. In ogni caso, resta fermo che l'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle regioni coinvolte non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1. Requisiti della ZLS interregionale Il Regolamento prevede, altresì, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, c. 62, della L. 205/2017, che relativamente al numero massimo di ZLS istituibili, una regione in cui non sia presente alcuna area portuale ed un'altra regione in cui sia presente almeno un'area portuale, possono presentare congiuntamente un'istanza d'istituzione di una ZLS. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle due regioni, non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1. Una regione in cui non sia presente alcuna area portuale, può chiedere di essere associata ad un'altra già istituita. Anche in tal caso, l'area a disposizione per l'istituzione della ZLS nelle regioni interessate, dovrà far riferimento alle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1 del Regolamento. Nella ZLS interregionale, le regioni definiscono, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti, le modalità di cooperazione interregionale. Proposta d'istituzione della ZLS Il Regolamento in commento disciplina anche la procedura della proposta d'istituzione della ZLS e del relativo Piano di sviluppo strategico, stabilendo che il Presidente della regione (o congiuntamente i Presidenti delle regioni in caso di ZLS interregionale), sentiti i sindaci delle aree interessate, trasmettono la proposta d'istituzione della ZLS al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. La proposta dev'essere corredata dal Piano di sviluppo strategico che contiene i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, le forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale e con la programmazione regionale, nonché: la delimitazione della ZLS, la documentazione identificativa delle aree con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate, evidenziazione quelle ricadenti nell'Area portuale, nonché di quelle ammesse ai benefici ai sensi della Carta degli aiuti di stato a finalità regionale; l'elenco delle infrastrutture, ivi comprese le infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, già esistenti nelle aree di cui alla lett. a); un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZLS; una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che s'intendono promuovere all'interno della ZLS, le attività di specializzazione territoriale che s'intendono rafforzare e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti, nel caso la ZLS ricomprenda più aree non adiacenti. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico; l'individuazione delle eventuali semplificazioni amministrative, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge che la regione intende adottare per favorire le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZLS, con particolare riguardo a quelle necessarie a garantire l'istituzione di uno sportello unico digitale presso il quale gli imprenditori interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica possano presentare il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese ed opera secondo i migliori standard tecnologici; l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del Piano di sviluppo strategico; l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge; l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse; le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZLS; l'individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione, delle aree escluse. Il Regolamento in esame definisce, altresì, l'istruttoria, l'istituzione e la durata della ZLS, la relativa procedura di revisione, nonché la composizione del Comitato d'indirizzo che è il soggetto deputato all'amministrazione della ZLS. Fonte: DPCM 40/2024 ...
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