mercoledì 03/04/2024 • 06:10
Il 29 marzo 2024 è stata siglata - quasi nottetempo - l'Ipotesi di accordo per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa. Attesa da oltre 4 anni, l'ipotesi in discussione non appare, per quanto agli aspetti economici, dissimile dal recente rinnovo del Contratto Collettivo del terziario. Vediamone le prerogative.
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Sulla scia dei rinnovi dei contratti collettivi del 2024 (per citarne alcuni, Cooperative Sociali, Studi Professionali e Terziario Confcommercio), in data 29 marzo 2024 è stato raggiunto un accordo da parte delle organizzazioni sindacali di settore per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti della distribuzione cooperativa con valenza fino al 31 marzo 2027, sottoscritto da ANCC Coop, Confcooperative Consumo e Utenza, A.G.C.I. Agrital, FILCAMS – CGIL, FISASCAT -CISL, e UILTuCS-UIL.
Le principali novità introdotte dal c.c.n.l. del 29 marzo 2024 riguardano sia la sfera economica, introducendo sia degli incrementi retributivi che l'una tantum contrattuale, sia la sfera normativa, in materia, per esempio, di contratti di lavoro a tempo determinato.
Vediamo di cosa si tratta.
Distribuzione Cooperativa: gli aumenti retributivi
Come si anticipava, sotto il profilo strettamente economico, l'accordo raggiunto in data 29 marzo 2024 prevede:
Come si può notare, è stato stabilito un aumento di 70 euro per il quarto livello, fondamentalmenteuguale (sia per valori che per profilo professionale) del ccnl del terziario di cui all'ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.
Al fine del riconoscimento dell'una tantum contrattuale i dipendenti dovranno dunque essere in forza alla data del 29 marzo 2024 e, in base ai mesi di servizio prestati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023, avranno diritto a tanti quindicesimi quanti i mesi di lavoro effettivamente svolti in tale lasso temporale.
In relazione al riconoscimento dell'una tantum pro rata quota, l'accordo di rinnovo prevede espressamente che non saranno conteggiate ai fini dell'anzianità le aspettative non retribuite, “nonché tutti i periodi in cui sia dato luogo a retribuzione a norme di legge e di contratto”. Si ritengono invece inclusi ai fini del calcolo i congedi di maternità, paternità, parentali nonché “i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali”.
Distribuzione Cooperativa: le causali del contratto di lavoro a tempo determinato
Al fine di meglio comprendere la portata del disposto di cui all'art. 98 dell'accordo di rinnovo del 29 marzo 2024, appare utile richiamare le modifiche introdotte dal decreto lavoro (d.l. 48 del 2023) in materia di “contratti di lavoro a tempo determinato”.
Il Decreto Lavoro introduceva infatti in sostituzione delle condizioni di cui alle lettere a), b) e b-bis) dell'ormai fu articolo 19, tre diverse condizioni, quali:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
In ragione dell'esplicita delega fornita dal Legislatore (e di recente prorogata al 31 dicembre 2024, in seguito alla pubblicazione del decreto milleproroghe), il c.c.n.l. in parola ha individuato quali causali idonee al superamento dei canonici dodici mesi di servizio (ma non eccedenti i ventiquattro mesi):
Inoltre, come riportato dal comma 3, dell'art. 98 in parola sono ammesse proroghe di contratti a tempo determinato per più di dodici mesi “in caso di picco di attività in zone e/o unità produttive a vocazione turistica individuate a livello aziendale”, il cui periodo verrà individuato a livello aziendale ma non potrà comunque essere superiore ai cinque mesi.
Le causali individuate richiamano in parte quanto già previsto dal c.c.n.l. Terziario Confcommercio, di recente rinnovato, con riferimento ai periodi di festività natalizie, pasquali e alle nuove aperture, risultando tuttavia più circoscritte e di più facile gestione rispetto all'esteso art. 71-bis del predetto contratto collettivo.
In effetti potrebbe mancare un grande assente ovvero un “caso” che in qualche modo conceda alle parti (lavoratore/trice / azienda) l'identificazione di una causale legata ad un incremento lavorativo o ad un progetto oggettivo.
Banalmente, dopo il 31 dicembre 2024, se è vero che non sarà più possibile, salvo proroghe, ricorrere ad una “condizione” legata ad una esigenza tecnica produttiva o organizzativa (ad oggi disposte nell'attesa che il ccnl si adeguino) è altrettanto vero che solo quello che sarà oggetto di tipizzazione del contratto collettivo (aziendale / territoriale) consegnerà la possibilità di un tempo determinato superiore a mesi 12.
Esemplificando, l'implementazione di un nuovo software di controllo della durata di 18 mesi, non risulta inserita come “condizione” (ne ha senso, sia chiaro, non potendo il ccnl disporre ogni circostanza umana possibile). Proprio per questo una previsione generalistica (per esempio oggi prevista nel citato ccnl del Terziario) avrebbe potuto valorizzare esigenze oggettive ma non ad oggi prevedibili in tema di sottoscrizione di contratti a termine.
Congedi parentali, di paternità, fecondazione in vitro e patologie oncologiche
Nel testo di accordo, vengono aggiunti quattro nuovi articoli aventi ad oggetto sia la sfera familiare sia il trattamento economico della malattia oncologica, in favore dei lavoratori e delle lavoratrici del settore della Distribuzione Cooperative, quali:
Fonte: Ipotesi accordo CCNL distribuzione cooperative
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