mercoledì 03/04/2024 • 06:00
Gli smart contract costituiscono uno strumento operativo di rilevante e crescente importanza nel panorama delle relazioni commerciali, aziendali, professionali, finanziarie, consentendo l'esecuzione automatica e sicura di tutta una serie di condizioni prestabilite e predefinite.
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Gli smart contracts sono definibili come protocolli informatici auto-eseguibili, basati sulla tecnologia blockchain, che codificano clausole e termini contrattuali, e ne permettono l'esecuzione automatica al verificarsi di specifiche condizioni predefinite. La logica degli smart contract è insita nella formula ‘if this then that', e pertanto in presenza di un determinato evento (si parla di event-driven) verrà eseguito in modo automatico il risultato predefinito dalle parti, senza alcun intervento esterno.
Giuristi ed esperti in ambito tecnologico si sono a lungo interrogati - e si interrogano e confrontano tuttora - sulla natura di tali strumenti e, al di là dell'inquadramento in una ovvero in un'altra definizione, più o meno dettagliata, hanno evidenziato la caratteristica di strumenti che facilitano l'esercizio dell'autonomia privata di ogni persona e garantiscono l'esecuzione automatizzata del risultato predeterminato e predefinito di tale autonomia.
Nel nostro ordinamento, è stata proposta una definizione di smart contract da parte del D.L. 135/2018 (art. 8-ter, comma 2), secondo cui è tale un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti, la cui esecuzione vincola in modo automatico due o più parti in considerazione di effetti che le stesse hanno predefinito.
Nick Szabo ha coniato l'espressione ‘smart contract' esattamente 30 anni fa, nel 1994, qualificando uno smart contract come un protocollo di transazione computerizzato che esegue i termini di un contratto, e i cui obiettivi devono soddisfare condizioni contrattuali comuni, quali, a titolo esemplificativo, i termini di pagamento, i vincoli, la riservatezza, l'esecuzione. Lo stesso Szabo evidenziava, allorquando parlava di smart contract, delle esigenze di auto-esecuzione e assenza di controllo e intervento da parte di intermediari.
Szabo ha paragonato gli smart contract ai distributori automatici. Questa metafora consente di cogliere bene proprio il funzionamento di questi strumenti. I distributori automatici garantiscono determinati e specifici output (ad esempio la consegna di una bottiglietta di acqua, uno snack, una bibita) in presenza di determinati e specifici input (il pagamento del prezzo dovuto per l'articolo di volta in volta voluto e scelto). Come per il distributore, gli smart contract eseguono in automatico, in modo deterministico, quanto predeterminato.
A titolo esemplificativo, si potrebbe ricorrere a uno smart contract per creare un fondo speciale in favore di un proprio figlio, stabilendo che la somma inserita nel fondo venga consegnata al proprio figlio, solo al compimento del suo 18° anno di età, con la conseguenza che in nessun modo sarà possibile prelevare questi soldi, da parte di nessuno, prima del termine indicato e dunque lo smart contract non sarà eseguito se non alle specifiche condizioni predeterminate.
Applicazioni concrete degli smart contract
Quando parliamo dell'utilizzo concreto di smart contract, pensiamo a una serie di molteplici ipotesi. Ecco di seguito alcuni esempi:
Tanti altri possono essere gli ambiti in cui è possibile ricorrere a smart contract, come il settore energetico, quello della proprietà intellettuale, quello assicurativo, quello bancario, e molto altro.
In ognuno di tali settori, uno smart contract ha tutta una serie di aspetti che meritano di essere presi in esame:
Smart contract e sfide legali
Se pensiamo agli smart contract, non possiamo non individuare alcune delle principali sfide legali che tali strumenti sollevano, che riguardano differenti aspetti, legati alla stessa esecuzione ed efficacia e degli stessi. Le caratteristiche che rendono riconoscibili gli smart contract possono aprire le porte a tutta una serie di profili giuridici da esaminare.
Le caratteristiche della trasparenza e dell'immutabilità, di cui innanzi, potrebbero far sollevare domande concernenti la responsabilità legale in caso di errori ovvero di controversie derivanti dall'esecuzione di uno smart contract.
Se pensiamo all'auto-esecuzione, e dunque alla velocizzazione dei processi e alla non necessità di un intervento umano per dare esecuzione alle condizioni e ai termini di uno smart contract, potrebbero sorgere criticità legate all'impossibilità di poter intervenire per risolvere problemi ovvero interrompere l'esecuzione in caso di errori ovvero eventi imprevisti.
Possono sorgere questioni legate al linguaggio tecnico (codice) utilizzato per la creazione di uno smart contract, specie se suscettibili di interpretazioni differenti, che potrebbe toccare la comprensione di alcune clausole e delle stesse condizioni di esecuzione.
Nonostante la sicurezza elevata sia un aspetto che contraddistingue gli smart contract, nessuna certezza assoluta vi può essere in merito alla completa assenza di rischi e minacce di frodi, attività illecite, bug, attacchi informatici.
Altre riflessioni riguardano, a mero titolo esemplificativo i profili legati alla giurisdizione applicabile in caso di controversie, alla necessità di una legislazione chiara e armonizzata da adottare in materia, agli standard e alle best practices a cui ricorrere per la scrittura di smart contract.
Un futuro collaborativo
Anche in tale ambito, sarebbe senz'altro opportuno e necessario riflettere insieme su politiche di smart contract management, di risk management, vista la complessità, delicatezza e attualità del tema.
La collaborazione da mettere in campo deve riguardare da un lato i decisori, che intervengono a vario titolo e con differenti poteri (pensiamo ai politici, ai legislatori, ai regolatori), e dall'altro gli operativi, che creano, sviluppano strumenti e soluzioni tecnologiche sempre più sofisticate e complesse.
Parliamo di una collaborazione che inevitabilmente tocca profili giuridici, di sicurezza e affidabilità, di protezione dei diritti delle persone, di massimizzazione dei benefici offerti e minimizzazione dei rischi.
L'avvento dell'intelligenza artificiale, porta inevitabilmente ogni riflessione ad un altro livello, in quanto si tratta di strumenti e sistemi che sollevano altre riflessioni in merito ai vantaggi e rischi da tenere in considerazione.
Soltanto attraverso un approccio proattivo, interdisciplinare, collaborativo e bilanciato si potrà sfruttare appieno il potenziale degli smart contract.
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