Con il decreto del MEF del 18 marzo 2024, sentita la Banca d'Italia, è stabilito che il tasso d'interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre i 30 giorni, per il semestre dal 13 gennaio 2024 al 12 luglio 2024, è confermato nella misura dello 0,165% annuo.
La misura dello 0,165% è stata applicata anche nei seguenti semestri precedenti: 13 luglio 2020-12 gennaio 2021, 13 gennaio 2021-12 luglio 2021, 13 luglio 2021-12 gennaio 2022, 13 gennaio 2022-12 luglio 2022, 13 luglio 2022-12 gennaio 2023, 13 gennaio 2023-12 luglio 2023, 13 luglio 2023 – 12 gennaio 2024 (DM 1° ottobre 2020, DM 10 febbraio 2021, DM 10 agosto 2021, DM 11 febbraio 2022, DM 20 settembre 2022, DM 1° marzo 2023, DM 11 ottobre 2023).
Si ricorda che il pagamento differito dei diritti doganali avviene previa autorizzazione della dogana. Gli operatori possono pagare i relativi diritti liquidati, senza interessi, fino al 30° giorno lavorativo successivo a quello di notifica dell'obbligazione doganale o a quello di scadenza del periodo di contabilizzazione globale. Il ricevitore della dogana può autorizzare una maggiore dilazione fino a un massimo di 90 giorni per la sola fiscalità interna (IVA e accise), con applicazione di interessi. La concessione della dilazione per il pagamento differito è subordinata alla prestazione di specifica cauzione a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi.
Oltre al pagamento differito, tra le forme di dilazione è previsto anche il pagamento periodico. Anche in questo caso, previa autorizzazione della dogana, gli operatori che operano con la dogana con continuità possono versare i diritti non per ogni singola operazione, ma per tutte quelle effettuate in un periodo non superiore a 30 giorni, versando l'ammontare complessivo dei diritti senza oneri di interessi nei 2 giorni lavorativi (escluso il sabato) successivi alla chiusura del periodo.
Per ogni ritardo nel pagamento dei diritti doganali viene calcolato un interesse pari al tasso fissato per il pagamento differito dei diritti stessi, maggiorato di 4 punti, da computarsi per mesi compiuti, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile.
Fonte: DM 18 marzo 2024