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mercoledì 03/04/2024 • 06:00

Fisco LOTTA ALL'EVASIONE

IVA: Assonime analizza il contrasto alle frodi

Con Circ. n. 8/2024, Assonime ha analizzato i principali provvedimenti in materia di IVA introdotti dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto Anticipi. Tra le novità spiccano le misure volte a reprimere l'evasione e le frodi attuabili mediante l'attribuzione della partita IVA o immatricolando veicoli da San Marino o dal Vaticano.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Contrasto al fenomeno delle imprese c.d. “apri e chiudi”

Tra gli eventi fraudolenti che si vogliono colpire, troviamo anche quelli legati all'apertura delle partite IVA c.d. “apri e chiudi”, ossia quelle imprese che operano, in via temporanea, senza adempiere a nessun obbligo fiscale e contributivo, o compensando crediti fittizi, per poi cessare ogni attività, non permettendo in tal modo alcuna attività di riscossione, con perdita di gettito per le casse dell'Erario. A tali fini, la disciplina introdotta prevede uno specifico procedimento di analisi del rischio rivolto sia alle partite IVA di nuova attribuzione che a quelle già esistenti, che riprendono a operare dopo un periodo d'inattività o a seguito di modifiche dell'oggetto sociale o della struttura organizzativa e compiano la violazione sistematica degli obblighi connessi all'applicazione dell'IVA, in particolare a quelli dichiarativi ma anche di versamento.

La procedura di controllo (Provv. 16 maggio 2023 n. 156803 dell'Agenzia delle Entrate) sarà articolata in tre fasi:

  1. Fase preliminare , al fine di accertare gli elementi di rischio del contribuente richiedente la partita IVA, in relazione ai profili soggettivi, oggettivi e di condotta fiscale;
  2. Fase di riscontro , qualificata dal confronto con il contribuente invitato a comparire e fornire all'Ufficio la documentazione idonea a dimostrare l'assenza dei profili di rischio elevati;
  3. Fase conclusiva , avente a oggetto l'eventuale notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa di 3.000 euro (art. 11, c. 7-quater, D.Lgs. 471/97), senza poter beneficiare del c.d. cumulo giuridico.

In base all'art. 35, c. 15-bis.2, DPR 633/72, il contribuente che risulta assoggettato al provvedimento di cessazione della partita IVA potrà comunque chiedere nuovamente il numero di partita IVA, previo rilascio di:

  • Garanzia triennale pari a un importo minimo di 50.000 euro.

La Circ. Assonime poi richiama la recentissima decisione di CGUE Feudi San Gregorio 7 marzo 2024 C-341/22, che riguarda la particolare disciplina delle società di comodo e ribadisce principi inerenti alla soggettività del tributo “di cui si dovrebbe tener conto anche nell'applicazione della disciplina oggetto della presente circolare sui controlli previsti dai commi 15-bis, 15-bis.1 e 15-bis.3; controlli che, quindi, non potranno prescindere da un'analisi accurata, puntuale e oggettiva dei profili di rischio e degli altri elementi oggetto di valutazione”.

Vetture provenienti da San Marino o Vaticano: immatricolazione e successiva voltura

Per contrastare le frodi c.d. carosello realizzate da soggetti d'imposta, operanti nel settore del commercio dei mezzi di trasporto provenienti da San Marino o dal Vaticano, è previsto che:

  • L'immatricolazione o la voltura dei veicoli sia subordinata a una particolare modalità applicativa dell'IVA che consiste nel versamento dell'imposta, relativa alla prima cessione interna, mediante Modello “F24 Versamenti con elementi identificativi Elide”, con l'indicazione del numero di telaio e dell'ammontare dell'imposta assolta in occasione di tale cessione.

Per i veicoli di provenienza non unionale, il presidio consiste (c. 10 dello stesso articolo) nel subordinare l'immatricolazione alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA.

A parere di Assonime l'estensione di questo presidio difficilmente potrà comportare un'effettiva maggiore tutela degli interessi dell'Erario dal momento che, comunque, le operazioni in questione risultano monitorate anche in base alle disposizioni sino a ora applicate, e cioè dal c. 10 dell'art. 1 del D.L. 262/2006, come interpretate dalla Circ. n. 3/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate.

Soggetti domiciliati o residenti fuori dell'UE: il punto sulle cessioni di beni

L'ampliamento dello sgravio dell'IVA, riconosciuto ai soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, secondo l'art. 38-quater DPR 633/72, riducendo la soglia minima al di sotto della quale tale sgravio non è ammesso, è stato previsto dall'art. 1, c. 77, dell'ultima Legge di Bilancio.

Lo sgravio è riconosciuto sul presupposto che tali operazioni costituiscono cessioni all'esportazione e, come tali, non devono essere assoggettate a IVA, dal momento che tale tributo deve colpire i consumi effettuati nel territorio di uno Stato membro. La particolarità di tali operazioni è determinata dalla circostanza che i cessionari sono viaggiatori non stabiliti nell'Unione europea, che non effettuano l'acquisto nell'esercizio di un'attività economica e trasportano i beni nel proprio bagaglio personale fuori dal territorio dell'Unione europea.

Quindi, gli acquisti sotto una certa soglia sono assoggettati a IVA interna, stabilita in:

  • 175 euro dall'art. 147, Direttiva 2006/112/CE, con possibilità di riduzione da parte degli Stati UE;
  • 154,94 euro dall'art. 38-quater,  DPR 633/72.

Oggi siamo passati da 154,94 a 70 euro (decorrenza dal 1° febbraio 2024), per il semplice scopo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attività turistica italiana.

Per stabilire se la soglia sia realmente superata occorre far riferimento alle regole ben nitide dell'art. 48, Regolamento 282/2011/UE, richiamate poi dalla Circ. 3/E/2024 dell'Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio, è previsto che il calcolo si basa sul valore della fattura e che il valore aggregato di diversi beni possa essere usato soltanto se tutti i beni figurino nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente. Per l'AE la soglia rilevante agli effetti della disciplina può̀ riferirsi a molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, ma non a compravendite avvenute in momenti diversi, non rilevando in quest'ultimo caso, la circostanza che siano documentate con un'unica fattura.

Disposizioni finali

Assonime poi si è focalizzata su altri temi, quali:

  • Esenzione IVA per le prestazioni di chirurgia estetica , ove si è previsto in quali limiti le prestazioni di chirurgia estetica possono fruire dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, n. 18, DPR 633/72, per le prestazioni sanitarie, diagnosi, cura e di riabilitazione della persona. In tale contesto è intervenuto il Legislatore nazionale che, con l'art. 4-quater DL 145/2023, ha sostanzialmente effettuato una ricognizione dei principi fissati dalla giurisprudenza unionale, disponendo che l'esenzione prevista dall'art. 10, n. 18), si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute, ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. La disposizione menziona le prestazioni di chirurgia estetica e non anche quelle di medicina estetica. Tuttavia, a parere di Assonime, non si ravvisano delle ragioni per escludere tali ultime prestazioni se dirette alla cura della persona e in presenza dei requisiti previsti agli effetti dell'esenzione per le prestazioni di chirurgia estetica. Su questo punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  • Disposizioni in tema di aliquote . Tra i vari interventi, occorre soffermarsi sull'intervento di Assonime relativo alla cessione d'integratori alimentari. In sostanza, il Legislatore fa maggiore chiarezza sul tema in esame disponendo espressamente un trattamento IVA agevolato, con aliquota al 10%, per la cessione d'integratori alimentari, di cui al D.Lgs. 169/2004, classificabili nell'ambito dei prodotti della voce doganale 21.06, indipendentemente dall'eventuale commercializzazione in forma liquida. L'intervento normativo in commento dovrebbe avere l'effetto di limitare il ricorso degli operatori alle istanze d'interpello dell'Agenzia delle Entrate, essendo sufficiente il parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane. Ne consegue che i pareri tecnici di classificazione già forniti dall'Agenzia delle Dogane dovrebbero conservare la loro validità. Resta ferma la possibilità dei contribuenti di presentare il parere tecnico all'Agenzia delle Entrate, tramite istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, L. 212/2000, per ottenere indicazioni in merito alla corretta aliquota IVA da applicare.

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