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mercoledì 03/04/2024 • 06:00

Fisco INVESTIMENTI NEL CAPITALE PROPRIO

DL Agevolazioni fiscali: restrizioni sulle cessioni dei crediti ACE

Il DL Agevolazioni fiscali (DL 39/2024), oltre alle novità sull'utilizzo dei crediti derivanti dai bonus edilizi, prevede una stretta finale in relazione alla possibilità di cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla agevolazione ACE.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Il DL 39/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2024 n. 75, prevede alcune novità relative all'agevolazione ACE ovvero la disciplina che riconosceva la possibilità di detassare l'importo corrispondente al rendimento figurativo degli investimenti nel capitale proprio realizzati a partire dal 2011 (ex art. 1 DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214).   Ulteriore stretta sulle cessioni dei crediti ACE In tema di presidi antifrode relativamente alla cessione dei crediti ACE, l'articolo 5 del DL 39/2024, c.d. DL Agevolazioni fiscali: (in linea generale) elimina la possibilità di cedere ulteriormente il credito ACE (questa disposizione, di fatto, è finalizzata a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, avendo introdotto la possibilità di effettuare una sola cessione del credito ACE); (in particolare) per gli eventuali crediti già oggetto di una precedente cessione alla data di entrata in vigore del Decreto (30 marzo 2024), riconosce la possibilità di effettuare (soltanto) una ulteriore cessione a favore di altri soggetti alle medesime condizioni. Oltre a quanto sopra, sempre in un'ottica di contrasto alle frodi, attraverso la disposizione in esame, il Decreto in commento prevede: 1) ai fini del recupero del credito d'imposta e dei relativi interessi, l'estensione della responsabilità solidale del cessionario nelle ipotesi di concorso nella violazione (ex art. 9, c. 1, D.Lgs. 472/1997); 2) l'applicazione alle cessioni del credito ACE delle misure di contrasto alle frodi previste in materia di cessioni dei crediti e di rafforzamento dei controlli preventivi già previsti dall'art. 122-bis del DL 19 maggio 2020 n. 34. Si ricorda che, in applicazione di quest'ultima disposizione, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, l'Agenzia delle Entrate può sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti: alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'amministrazione finanziaria; ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'amministrazione finanziaria; ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui si è detto. Agevolazione ACE: disciplina e determinazione L'agevolazione ACE ovvero la disciplina che riconosceva la possibilità di detassare l'importo corrispondente al rendimento figurativo degli investimenti nel capitale proprio realizzati a partire dal 2011, veniva determinata applicando un coefficiente (rendimento nozionale) pari all'1,3% (ovvero 15% per il solo periodo d'imposta 2021 fino ad un massimo di 5 milioni di euro) della variazione in aumento del capitale proprio risultante al termine di ciascun anno agevolato (fino al 31 dicembre 2023) rispetto a quello esistente alla data del 31 dicembre 2010, al netto dell'utile 2010 (ovvero, se successiva, alla data della costituzione del soggetto beneficiario). In questo contesto l'articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216 (recante la riforma dell'IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi): da un lato, ha confermato l'integrale abrogazione dell'ACE con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; dall'altro lato, ha fatto salve le deduzioni ACE pregresse non utilizzate (per effetto di questa previsione, l'importo che potrà essere portato a riduzione del reddito dell'esercizio 2024 e dei successivi è costituito dalle deduzioni non assorbite dal reddito del contribuente nella dichiarazione Redditi 2024 e non trasferite al consolidato fiscale ovvero convertite in credito Irap). Nel dettaglio, l'articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216 , ha stabilito l'abrogazione dell'art. 1 DL 201/2011 (che ha istituito un trattamento fiscale agevolato denominato aiuto alla crescita economica, volto a stimolare la patrimonializzazione delle imprese riconoscendo una deduzione dal reddito delle società sia di capitali che di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, che spetta qualora venga incrementano il capitale proprio tramite conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ma disponendo che, fino all'esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale che eccede il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Vedi anche: ACE: gli effetti dell'abrogazione dell'8 febbraio 2024. Con riferimento al periodo d'imposta 2021, in alternativa all'utilizzo diretto quale deduzione dal reddito imponibile IRES o IRPEF, l'articolo 19, c. 6, del DL 73/2021 aveva previsto (in alternativa all'utilizzo diretto) la possibilità di trasformare l'incentivo in un credito d'imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRES o IRPEF, con conseguente fruizione anticipata del beneficio rispetto alle modalità ordinarie. In particolare, il credito d'imposta in esame poteva essere, alternativamente: utilizzato in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo; richiesto a rimborso; ceduto a terzi (con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti e possibilità di utilizzo dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente).

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