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martedì 02/04/2024 • 06:00

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tax credit R&S: nuovo Modello e nuovi termini per il riversamento spontaneo

L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 29 marzo 2024 n. 169262, ha aggiornato i termini contenuti nel Provv. 1° giugno 2022 n. 188987 e approvato il Modello per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa

L'art. 5, c. da 7 a 12, DL 146/2021, prevede una sanatoria per le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo ex art. 3, DL 145/2013, effettuate sino al 22 ottobre 2021, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, che comporta lo stralcio delle sole sanzioni, degli interessi e la non punibilità per l'indebita compensazione: tuttavia, il riversamento, quindi, non è consentito per i crediti che originano da frodi o condotte simulate, oppure quando non si è in possesso della documentazione giustificativa del credito.

Nuovo Provvedimento e Modello

Il Provv. 29 marzo 2024 n. 169262 disciplina le modalità e i termini per la revoca all'accesso alla procedura di riversamento dei crediti “ricerca e sviluppo” indebitamente utilizzati, indica i nuovi termini di accesso, approva il nuovo Modello di domanda e aggiorna le relative specifiche tecniche.

In particolare, disciplina le modalità e i termini per la revoca all'accesso alla procedura di riversamento dei crediti d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati, prevista dall'art. 5, c. da 7 a 12, DL 146/2021 e fissa i nuovi termini per l'accesso alla predetta procedura, approvando, contestualmente, il correlato nuovo Modello di domanda per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo che sostituisce quello di cui al punto 3.1 del Provv. 1° giugno 2022 n. 188987 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate: di conseguenza sono aggiornate le specifiche tecniche e i controlli relativi al prodotto software, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it in linea con quanto previsto dall'art. 5, c. 1-bis, DL 145/2023.

Revoca dell'istanza

La nuova modulistica contiene la casella “Revoca Istanza” che consente al contribuente di revocare l'istanza trasmessa, originaria o sostitutiva, fino al 30 giugno 2024, a condizione che non abbia ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata. Il contribuente dopo la revoca, entro il termine del 30 luglio 2024, può presentare una nuova istanza.

La revoca dell'istanza originaria, o dell'istanza sostitutiva, è consentita mediante la presentazione di un'ulteriore istanza, analoga all'originaria o a quella sostitutiva, barrando la casella “Revoca Istanza”. La revoca dell'istanza originaria o dell'istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell'unica soluzione o della prima rata.

La revoca dell'istanza sostitutiva non riattiva in alcun caso quella sostituita. Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può sempre presentare una istanza ex novo.

Le istanze presentate fino alla data di pubblicazione del nuovo software di trasmissione, sono ritenute comunque valide.

Procedura di riversamento

Con la procedura di riversamento spontaneo, prevista dall'art. 5, c. da 7 a 12, DL 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 215/2021 possono essere regolarizzati, senza l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL 145/2013.

Si tratta di una procedura riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del Decreto ovvero al 22 ottobre 2021.

Possono beneficiare della regolarizzazione, senza irrogazione di sanzioni e applicazione di interessi, coloro che:

  1. hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
  2. hanno applicato il c. 1-bis dell'art. 3, DL 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata dall'art. 1, c. 72, L. 30 dicembre 2018, n. 145;
  3. hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  4. hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021. L'accesso alla procedura è precluso inoltre nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi di mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate riconduce nella categoria delle compensazioni di crediti “inesistenti” quelle ipotesi di utilizzazione di crediti d'imposta al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge, applicando un termine di decadenza di 8 anni per l'accertamento di simili violazioni. La giurisprudenza di legittimità non ha espresso un orientamento univoco: l'orientamento prevalente della Suprema Corte (sentenze nn. 10112/2017, 19237/2017, 24093/2020, 354/2021 e 25436/2022) avalla l'indirizzo dell'Amministrazione finanziaria, nel presupposto che tale norma non distingua tra l'ipotesi di crediti “inesistenti” e “non spettanti”, ma intenda garantire all'Amministrazione un adeguato e indifferenziato margine di tempo per il compimento delle verifiche riguardanti la spettanza del credito d'imposta (cfr.). Al contrario, la sentenza della Corte di Cassazione n. 34445/2021 si è espressa circoscrivendo il raddoppio dei termini di decadenza ai soli casi di crediti effettivamente “inesistenti” perché privi del proprio presupposto costitutivo e di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, emergenti dai dati contabili-patrimoniali-finanziari del contribuente.

Nuovi termini

Si ricorda che il precedente Provv. 1° giugno 2022 n. 188987 dell'Agenzia delle Entrate aveva disciplinato la procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con la contestuale approvazione del Modello e delle istruzioni di compilazione. Con l'art. 5, DL 145/2023, sono stati modificati i termini di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento e le scadenze dei relativi versamenti.

I termini per le istanze e i versamenti sono, quindi, così aggiornati:

  • 30 luglio 2024, termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso alla procedura;
  • 16 dicembre 2024, termine ultimo per il versamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata;
  • 16 dicembre 2025, termine ultimo per il versamento della seconda rata;
  • 16 dicembre 2026, termine ultimo per il versamento della terza e ultima rata.

Fonte: Provv. AE 29 marzo 2024 n. 169262

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