Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, di concerto con il Ministero dell'Interno, la Circ. congiunta 28 marzo 2024 n. 2829, in cui detta le modalità e condizioni d'ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati: sono infatti previste operazioni più rapide e criteri d'ammissione maggiormente flessibili e inclusivi.
Requisiti d'ingresso
I lavoratori stranieri per essere definiti "altamente qualificati" devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
titolo d'istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso d'istruzione superiore di durata almeno triennale;
requisiti previsti dal D.Lgs. n. 206/2007 limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;
una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei 7 anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
Ambito di applicazione
La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri in possesso dei requisiti di cui sopra:
residenti in uno Stato terzo;
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari;
soggiornanti in altro Stato membro;
titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.
Restano esclusi gli stranieri:
che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno;
che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale;
che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori;
che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano;
che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intrasocietari;
che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati;
che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso.
Contenuto della domanda
Il Modulo di domanda BC deve indicare, a pena di rigetto, la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno 6 mesi, per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richieda il possesso di uno dei seguenti requisiti:
titolo d'istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario;
attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore;
iscrizione in Ordini o Collegi o in Albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o Enti pubblici, se l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali ovvero all'accertamento delle specifiche professionalità;
Occorre inoltre indicare l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei CCNL, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda.
Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista l'allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria che, pertanto, potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione della medesima documentazione, che sarà esibita, in originale, all'atto della firma del contratto di soggiorno.
Rilascio nulla osta
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda, previo espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 22, c. 2, TUI ovvero comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.
Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il lavoratore straniero altamente qualificato può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali.
La richiesta di nulla osta può essere sostituita da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con il quale il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura.
Permesso di soggiorno e visto
Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e della comunicazione obbligatoria ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più 3 mesi, negli altri casi.
Ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso, il cittadino straniero dovrà presentare apposita domanda presso la Rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di stabile residenza o di origine.
La durata del visto d'ingresso sarà pari a quella autorizzata dal nulla osta comunque non superiore a 365 giorni.
Fonte: Circ. Min. Lav. 28 marzo 2024, n. 2829