venerdì 29/03/2024 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 28 marzo 2024 n. 82, affronta e risolve il tema dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono sussistere affinché si possa applicare l'esenzione IVA di cui all'art. 10, primo c., n. 20), DPR 633/72.
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Premessa Nell'interpello esaminato dall'Agenzia delle Entrate (Risp. 28 marzo 2024 n. 82) viene richiesto quale sia il trattamento fiscale ai fini IVA per i corsi di formazione obbligatori per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Il caso La società Alfa spa (accreditata presso il Consiglio Nazionale Forense) opera nel mondo della formazione forense, erogando corsi di preparazione alle professioni legali ''in presenza (…) nonché online in modalità sincrona, grazie all'impiego di una piattaforma molto intuitiva ed utile per l'interazione diretta tra studenti e corpo docenti''. L'accreditamento determina che la società “è stata riconosciuta come Scuola Forense, pertanto può erogare il corso obbligatorio previsto per l'abilitazione alla professione forense”. Viene chiesto il trattamento fiscale ai fini IVA dei corsi e, in particolare, se sia possibile applicare il regime di esenzione IVA disposto dall'art. 10, primo c., n. 20), DPR 633/72). Normative comunitaria e domestica di riferimento L'art. 132, par. 1), Direttiva 28 novembre 2006, n. 112/CE, individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall'IVA, alla lettera i) “l'educazione dell'infanzia o della ...
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