venerdì 29/03/2024 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 28 marzo 2024 n. 82, affronta e risolve il tema dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono sussistere affinché si possa applicare l'esenzione IVA di cui all'art. 10, primo c., n. 20), DPR 633/72.
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Premessa
Nell'interpello esaminato dall'Agenzia delle Entrate (Risp. 28 marzo 2024 n. 82) viene richiesto quale sia il trattamento fiscale ai fini IVA per i corsi di formazione obbligatori per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
Il caso
La società Alfa spa (accreditata presso il Consiglio Nazionale Forense) opera nel mondo della formazione forense, erogando corsi di preparazione alle professioni legali ''in presenza (…) nonché online in modalità sincrona, grazie all'impiego di una piattaforma molto intuitiva ed utile per l'interazione diretta tra studenti e corpo docenti''.
L'accreditamento determina che la società “è stata riconosciuta come Scuola Forense, pertanto può erogare il corso obbligatorio previsto per l'abilitazione alla professione forense”.
Viene chiesto il trattamento fiscale ai fini IVA dei corsi e, in particolare, se sia possibile applicare il regime di esenzione IVA disposto dall'art. 10, primo c., n. 20), DPR 633/72).
Normative comunitaria e domestica di riferimento
L'art. 132, par. 1), Direttiva 28 novembre 2006, n. 112/CE, individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall'IVA, alla lettera i) “l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”. In forza del citato art. 132, Direttiva 112/2006/CE, gli Stati membri possono esentare dall'IVA le operazioni educative dell'infanzia e della gioventù e d'insegnamento scolastico o universitario, ivi compresa la formazione o la riqualificazione professionale, sempre che le stesse siano effettuate da Enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.
L'art. 10, primo c., n. 20), DPR 633/1972, stabilisce l'esenzione dall'IVA per “le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (…)”. La disposizione domestica subordina l'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni:
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'argomento con la Circ. 22/E/2008 con la quale ha precisato che:
Per i soggetti privati che effettuano attività di pertinenza delle Amministrazioni pubbliche diverse dalla Pubblica istruzione, come avviene per i corsi di formazione, il riconoscimento deve avvenire da parte degli organismi pubblici competenti in materia e, quindi, ad esempio da Regioni ed Enti locali, attraverso le modalità stabilite, come la predisposizione di appositi Albi o Istituti di accreditamento.
Corsi di formazione e disciplina IVA
L'art. 10, primo c., n. 20), DPR 633/72, prevede l'esenzione ai fini dell'IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche Amministrazioni.
L'applicazione di questa esenzione è subordinata al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo. A tal fine, in particolare, le prestazioni devono essere:
Per quanto attiene al requisito soggettivo, viene previsto che per gli organismi privati operanti nelle aree riconducibili alla competenza di Amministrazioni ed Enti pubblici, ''il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accreditamento”.
In altri termini, il requisito soggettivo per l'esenzione IVA viene riconosciuto esclusivamente a quei soggetti che la pubblica Amministrazione riconosce perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l'idoneità dei docenti, l'efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc.) sono in grado di offrire prestazioni didattiche o formative aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico.
Per quanto attiene il requisito oggettivo il riconoscimento di cui all'art. 10, primo c., n. 20), DPR 633/72 deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico, che l'organismo intende realizzare.
Il Consiglio Nazionale Forense è:
Per quanto sinora rilevato, il CNF appare un soggetto idoneo a effettuare il riconoscimento ai fini fiscali nei termini prima chiariti, sia con riferimento al requisito soggettivo che a quello oggettivo.
In merito al requisito oggettivo, il DM 9 febbraio 2018, n. 17, rubricato “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art. 43, c. 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, all'art. 2, prevede che:
L'accreditamento riguarda il soggetto erogatore (i.e. istante), in relazione all'organizzazione del corso di formazione denominato “Scuola Forense Alfa”: l'accreditamento è riferito allo specifico corso indicato nell'istanza e non è estensibile a sue eventuali ripetizioni.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ritiene sussistenti entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dall'art. 10, primo c., n. 20), DPR 633/72, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione da IVA ai corsi di formazione per l'accesso alla professione di Avvocato tenuti dalla società Alfa.
Fonte: Risp. AE 28 marzo 2024 n. 82
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