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giovedì 28/03/2024 • 06:00

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tax credit per attività turistiche: pronta la comunicazione

L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 27 marzo 2024 n. 163586, ha definito le modalità di comunicazione della cessione del credito d'imposta per le imprese turistiche e del credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Premessa

Il DL 152/2021 riconosce un credito d'imposta alle imprese turistiche in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali e lo stesso Decreto riconosce alle agenzie di viaggio e ai tour operator un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Tax credit per attività turistiche, agenzie di viaggio e tour operator

Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del citato DL è riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d'impresa turistica, un contributo sotto forma di credito d'imposta per le spese sostenute tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, per interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali.

Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del citato DL è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta alle agenzie di viaggio e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, per i costi sostenuti dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Entrambi i crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo a favore dei c.d. soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari ovvero d'imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).

I crediti d'imposta sopra indicati sono alternativamente:

  • utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione orizzontale;
  • cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Comunicazione delle cessioni dei crediti

Le cessioni dei crediti di cui trattasi sono comunicate all'Agenzia delle Entrate tramite posta elettronica certificata, inviando a una casella di posta dedicata un apposito modello di comunicazione. Considerato che i crediti d'imposta sono cedibili solo per intero, l'eventuale utilizzo in compensazione ne impedisce la cessione.

La tracciabilità è assicurata dall'attribuzione di un codice identificativo a ciascuno dei crediti riconosciuti ai beneficiari, i cui dati sono preventivamente comunicati dal Ministero del Turismo all'Agenzia delle Entrate.

In alternativa all'ulteriore cessione, i cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione orizzontale, tramite Modello F24, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alle risoluzioni n. 47/E/2023 e n. 73/E/2023.

Le cessioni dei crediti d'imposta anche successive alla prima sono comunicate all'Agenzia delle Entrate utilizzando il Modello denominato “Comunicazione della cessione del credito d'imposta per le imprese turistiche e dei crediti d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator”, approvato con il Provvedimento in commento unitamente alle relative istruzioni. La Comunicazione deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it.

Il Modello deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cedente e dal cessionario (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento d'identità dei sottoscrittori).

La Comunicazione non è accolta se:

  1. il soggetto cedente non è titolare del credito d'imposta, in base ai dati trasmessi dal Ministero del Turismo all'Agenzia delle Entrate di cui al punto 1.3 e alle eventuali successive cessioni già comunicate;
  2. il soggetto cedente ha già utilizzato il credito, anche in parte, in compensazione orizzontale.

Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione orizzontale, tramite Modello F24, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte del beneficiario originario; in alternativa, il cessionario può cedere ulteriormente il credito.

Il Modello è composto dal Frontespizio, dal Quadro A (Cessione del credito d'imposta per le imprese turistiche) e dal Quadro B (Cessione del credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator).

Nel Quadro A  o nel QUADRO B deve essere barrata la casella corrispondente al numero di cessioni effettuate (prima cessione a chiunque, seconda o terza cessione solo a soggetti qualificati) e devono essere indicati la data della cessione, i dati identificativi del credito ceduto (reperibili dal cassetto fiscale del cedente) e il relativo ammontare.

Attraverso il Modello può essere comunicata la cessione di una sola tipologia di credito e pertanto la compilazione dei Quadri A e B è alternativa.

Trattamento dei dati

L'Agenzia delle Entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle Entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28, Reg. n. 2016/679/UE.

Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e), Reg. n. 2016/679/UE), l'Agenzia delle Entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Nel rispetto del principio d'integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f), Reg. n. 2016/679/UE), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa a evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione della cessione del credito venga effettuata utilizzando un apposito indirizzo di posta elettronica certificata.

Fonte: Provv. AE 27 marzo 2024 n. 163586

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