La Cassazione, con la sentenza n. 8005 del 25 marzo 2024, ha stabilito che l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 c.c., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori. Pertanto, il difetto di specifica delibera dell'assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce.
Si ricorda che con la sentenza n. 24471 del 9 agosto 2022, con riferimento alle società di capitali, compresa dunque la società a responsabilità limitata, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui la disciplina sul funzionamento delle società, che, dettata anche nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, ha natura imperativa ed inderogabile, contiene una distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione del compenso; ne consegue che, ai fini della deducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali, è necessario che ne risulti la quantificazione nello statuto o in una esplicita delibera assembleare. La delibera non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio contenente la posta relativa al compenso, salvo che l'assemblea, convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia anche discusso ed approvato espressamente la proposta di determinazione dello stesso.
Le affermazioni della Cass. 28 ottobre 2015 n. 21953 e riguardanti la non necessità, con riferimento alle società a responsabilità limitata, della delibera assembleare specifica a seguito della riforma delle società di cui al D.Lgs. 6/2003 (in ragione del mancato richiamo normativo e per la differenza strutturale tra società per azioni e società a responsabilità limitata, non essendo nella prima i soci coinvolti istituzionalmente nella gestione della società) costituiscono un obiter dictum, perché la sentenza si pronuncia su di una fattispecie anteriore alla menzionata riforma, ponendosi nel solco dell'indirizzo sopra menzionato.
Non sembra prendere posizione sugli effetti della riforma nemmeno la Cass. 30 marzo 2017 n. 8210, che pure riguarda una fattispecie posteriore alla stessa, ribadendo la tesi tradizionale per la quale v'è necessità di una specifica delibera assembleare (cfr nello stesso senso anche Cass. 20 aprile 2021 n. 10308 e Cass. 3 marzo 2021 n. 5763).
Fonte: Cass. 25 marzo 2024 n. 8005