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mercoledì 27/03/2024 • 13:55

Lavoro Dall'INPS

Medici richiamati in servizio: incumulabilità tra compenso e pensione

L’INPS, con Mess. 27 marzo 2024 n. 1259, ricorda che i redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti, entro il 31 dicembre 2024, ai medici collocati in quiescenza non sono cumulabili con i trattamenti di pensione anticipata.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 3 min.
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L'INPS, in passato, ha fornito chiarimenti in merito alla cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo e i trattamenti pensionistici anticipati (art. 14 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019) a seguito della proroga fino al 31 dicembre 2023 della disciplina relativa al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Si ricorda che il Decreto Milleproroghe ha previsto un ulteriore differimento dei termini relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2024. Il regime di cumulabilità I redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti entro il 31 dicembre 2024 ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, comportano l'incumulabilità con alcuni trattamenti pensionistici. Di quali trattamenti pensionistici si tratta? A decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi derivanti dagli incarichi in esame sono incumulabili con i seguenti trattamenti pensionistici: pensione “quota 100” (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021); pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nell'anno 2022; pensione anticipata flessibile (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesti per gli anni 2023 e 2024). Fonte: Mess. INPS 27 marzo 2024 n. 1259

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