mercoledì 27/03/2024 • 06:00
La Cassazione, con l’ordinanza 14 marzo 2024 n. 6782, ha stabilito che, in caso di dimissioni con preavviso, il datore di lavoro non è tenuto a pagare l’indennità sostitutiva se rinuncia al periodo di preavviso. La sentenza ribadisce l’efficacia obbligatoria del preavviso nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ha emesso un'ordinanza che fa chiarezza sulla questione dell'indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni del lavoratore. La sentenza, originata da un ricorso presentato da una società contro una decisione della Corte d'Appello di Firenze, stabilisce che il datore di lavoro non è obbligato a pagare l'indennità se rinuncia al periodo di preavviso. La sentenza della Cassazione La Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza numero 6782 del 14 marzo 2024, fa chiarezza sulla questione dell'indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni del lavoratore. La sentenza, originata da un ricorso presentato da una società contro una decisione della Corte d'Appello di Firenze, stabilisce che il datore di lavoro non è obbligato a pagare l'indennità se rinuncia al periodo di preavviso. Il caso in esame Il caso in esame riguardava una dipendente dimissionaria che, nonostante non avesse lavorato durante il periodo di preavviso, aveva ottenuto in primo e secondo grado il diritto all'indennità sostitutiva. I giudici di merito avevano sostenuto che, in assenza di un'espressa rinuncia del datore di lavoro al preavvi...
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