martedì 26/03/2024 • 15:31
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 25 marzo 2024 n. 80, ha chiarito che l'intervento di nuova realizzazione effettuato su una strada urbana di scorrimento rientra fra le opere di urbanizzazione primaria con applicazione dell'aliquota IVA del 10%.
redazione Memento
Con la risposta n. 80 del 25 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'intervento di nuova realizzazione effettuato su una strada urbana di scorrimento (di cui all'art. 2 D.Lgs. 285/92 – nuovo codice della strada) che consente il potenziamento infrastrutturale della via, rientra fra le opere di urbanizzazione primaria (art. 16 c. 7 DPR 380/2001), con applicazione dell'aliquota IVA del 10%. Il caso La normativa di riferimento, nel campo delle costruzioni, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata sulle opere nuove e realizzate in un centro abitato. Nel caso in esame si tratta di lavori di nuova costruzione che, nonostante non siano effettuati proprio in città, sono comunque al servizio di un tessuto urbano e possono, per questo, beneficiare dell'aliquota IVA agevolata. Si ricorda che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono beneficiare dell'aliquota IVA nella misura del 10% in base a quanto previsto dal 127quinquies della Tabella A parte III DPR 633/72. Le opere di urbanizzazione Per opere di urbanizzazione si intendono quelle costruite nell'ambito o in funzione di zone urbanizzate, a prescindere se siano costruite da un soggetto privato o da un soggetto pubblico, pertanto è opera di urbanizzazione primaria la strada realizzata in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo (Ris. AE 17 novembre 1994 n. 139). L'aliquota IVA agevolata relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano, ma costruite per servire un tessuto urbano (Circ. AE 24 ottobre 1990 n. 69/E). In sintesi, per applicare la misura agevolativa deve trattarsi di opera di nuova costruzione, e non di una miglioria, realizzata in città o posta a servizio di un centro abitato. Nel caso di specie, l'istante è una Provincia e gli interventi da realizzare, mediante contratto di appalto, prevedono il potenziamento infrastrutturale della via, con costruzione fra l'altro di un sottopasso presso una rotatoria e di un sovrappasso, inseriti nell'ambito della riorganizzazione della viabilità della zona produttiva. Si tratta, inoltre di un'opera ex novo, e non un mero adeguamento di opere già esistenti che farebbe escludere l'applicazione del beneficio. Per queste ragioni, come chiarito dall'AE, si ritiene che la Provincia possa applicare ai lavori da realizzare l'aliquota IVA del 10%, considerato che si tratta di opere di urbanizzazione primaria realizzate ex novo e riguardanti una strada urbana di scorrimento. Fonte: Risp. AE 25 marzo 2024 n. 80
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