martedì 26/03/2024 • 11:59
L’INPS, con Circ. 25 marzo 2024 n. 50, fornisce alcune indicazioni operative relative all’applicazione del massimale annuo della base contributiva per i lavoratori sportivi, con riferimento all’erogazione di alcune prestazioni come quelle di malattia e maternità.
redazione Memento
Con la riforma del lavoro sportivo è stata prevista per i lavoratori sportivi l'applicazione della disciplina anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro (art. 33 D.Lgs. 36/2021). In particolare, con specifico riferimento ai lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico), sono state introdotte le seguenti tutele e, al contempo, è stata determinata la misura della relativa contribuzione a carico dei datori di lavoro: tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'AGO. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo; tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (CUAF) con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD); tutele previste dalla NASPI. In sede di conversione del DL 145/2023 è stato specificato che, con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023, per quanto attiene alla determinazione della base imponibile in relazione a NASPI, malattia, maternità e CUAF sono estese le medesime disposizioni relative all'applicazione del massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (art. 16, c. 3 bis, DL 145/2023 conv. in L. 191/2023). In particolare, per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22%) e di maternità (0,46 %), il contributo ex CUAF (0,68%) e il contributo NASPI (1,61%) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile che, per l'anno 2024 è pari a € 119.650,00 . Resta fermo, per contro, l'obbligo di versamento in capo al datore di lavoro anche con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo: della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20%) nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR; della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) (0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti; 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti). Indicazioni UNIEMENS Per l'esposizione della quota di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo e delle relative contribuzioni dovute per i lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare le modalità già in uso, valorizzando nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, a livello individuale, l'elemento <EccMassSport> (recante a sua volta i sotto-elementi <ImpEccMass1Sport> e <ContrEccMass1Sport>, <ContrSolidarietaSport>, nonché <ImpEccMass2Sport> e <ContrEcc2MassSport>). Regolarizzazione periodi pregressi Per l'eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il“Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori - Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori - Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi. Fonte: Circ. INPS 25 marzo 2024 n. 50
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