Nell'ambito delle operazioni straordinarie, la componente fiscale assume spesso un ruolo determinante nella strutturazione delle operazioni stesse. In tale contesto, in particolare, i professionisti sono chiamati a supportare le imprese nelle valutazioni riguardanti i regimi di riallineamento dei valori civilistici e fiscali.
Tali valutazioni sono complesse in quanto richiedono disamine sull'applicabilità del regime, sulla convenienza di un regime rispetto ad un altro, sugli impatti finanziari (questi ultimi, resi ancor più difficoltosi in un contesto macro-economico di variazione prospettica dei tassi di interesse).
Gli operatori, dunque, attendono con grande interesse le modifiche che saranno presentate alla disciplina attuale, in risposta alla delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) nella quale sono state date come linee programmatiche quelle di razionalizzare e semplificare i regimi di affrancamento fiscale per rendere omogenee le opzioni alle fattispecie ad oggi previste.
Il presente contributo, muovendo da un rapido cenno agli attuali regimi, nonché alla loro prevista ricollocazione all'interno del nuovo futuro testo unico, illustra le considerazioni più aggiornate elaborate dalla dottrina sul punto.
Gli attuali regimi
In materia di riallineamento dei valori fiscali, l'attuale ordinamento annovera tre discipline:
art. 176, c. 2-ter, del TUIR (c.d. regime ordinario);
art. 15, c. da 10 a 12, del D.L. n. 185 del 2008 (c.d. regime derogatorio);
all'art. 15, c. 10-bis e 10-ter, del D.L. n. 185/2008 (in ambito di bilancio consolidato).
Il regime c.d. ordinario consente, in deroga alla neutralità delle operazioni di fusione, scissione e conferimento, l'affrancamento dei maggiori valori contabili iscritti su immobilizzazioni materiali ed immateriali e sull'avviamento. L'affrancamento opzionale implica il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquote progressive a scaglioni pari al 12, 14 e 16 per cento.
Il regime c.d. derogatorio affiancandosi al regime ordinario attribuisce la facoltà di affrancare, anche in misura parziale e con riferimento a singole fattispecie (e non necessariamente a categorie omogenee), i maggiori valori di avviamento, marchi e altre attività immateriali. L'affrancamento, a fronte del versamento dell'imposta sostitutiva con aliquota del 16%, consente la deducibilità dei maggiori valori di marchi ed avviamento in misura non superiore ad un quinto a prescindere dall'imputazione a conto economico.
In ultimo, si ricorda che l'art. 11 del D.L. n. 34 del 2019 (c.d. Decreto Crescita, come modificato dal D.L. n. 73 del 2021, Decreto Sostegni-bis) aveva riproposto il «bonus aggregazioni» con validità limitata alle operazioni di conferimento d'azienda, fusioni o scissioni, effettuate fino al 31 dicembre 2021 consentendo il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori dell'avviamento nel caso di conferimento, del disavanzo da concambio (e non anche da annullamento) nel caso di fusione e scissione, fino ad un massimo di 5 milioni di euro.
La nuova collocazione nel Testo Unico
Stando alla proposta di Testo Unico Imposte sui Redditi in consultazione pubblica del 13 marzo 2024 il citato e vigente art. 176 del TUIR verrebbe ricollocato all'art. 213 del “nuovo” testo unico mentre l'art. 15 del D.L. n. 185 del 2008 verrebbe ricollocato all'art. 258.
Al momento non si rilevano nella proposta novità sostanziali e di contenuto, ma semplicemente un coordinamento con la nuova numerazione delle disposizioni normative.
La Legge Delega
La Legge Delega, come anticipato in premessa, detta all'art. 6, c. 1, lett. c) i principi ed i criteri direttivi per la revisione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili.
Più in dettaglio, con detta norma si intende razionalizzare e semplificare tali regimi in modo tale da renderli omogenei ed uniformi tra le varie fattispecie attualmente previste, anche non strettamente connesse alle operazioni straordinarie (che non sono oggetto del presente contributo; si pensi ad esempio, alle differenze che emergono in sede di prima applicazione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, art. 13 del D.Lgs. 38/2005).
In tal senso, è da aspettarsi che le modifiche operino con efficacia a valere sulle operazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore del decreto attuativo. Ciò sembra infatti rispondere ad una esigenza di legittimo affidamento, tenuto anche conto che l'esercizio dell'opzione per uno degli attuali regimi può essere effettuato al più tardi nel secondo periodo di imposta successivo a quello dell'operazione straordinaria e che, ovviamente, in materia tributaria le disposizioni non possono avere effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 3, c. 1 dello Statuto del Contribuente.
Inoltre, lo stesso art. 6, c. 1, lett. c) della Legge Delega pone quale finalità anche quella di limitare i possibili arbitraggi che si possono verificare con l'applicazione dei regimi di allineamento.
Al riguardo è stato osservato in dottrina come nel caso di un acquisto di una partecipazione ceduta in regime PEX seguita da una fusione potrebbe consentire di “traslare” il costo di acquisto della partecipazione (poi incorporata) sui beni di secondo livello da questa detenuti, a seguito dell'allocazione del disavanzo di fusione, riconoscibile ai fini fiscali mediante i regimi di riallineamento qui commentati.
È stato dunque ipotizzato che una aliquota congrua, prossima a quella ordinaria (considerato l'attualizzazione dei flussi futuri). Ciò avrebbe in sostanza la finalità di ridurre il vantaggio fiscale alla sola semplificazione degli adempimenti amministrativi e potrebbe altresì comportare l'abbandono dei meccanismi di recapture attuali (v. art. 176, c. 2-ter del TUIR). Circa la “congruità”, già il documento di ricerca del 19 aprile 2023 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (“La riduzione del doppio binario civilistico-fiscale nell'attuazione della legge delega”) suggeriva (§3.1) di parametrarla all'aliquota IRES ridotta indicata dall'art. 6, c. 1, lett. a) della Legge Delega.
Tale documento, inoltre, indicava di eliminare il regime derogatorio, prevedendo nel regime ordinario:
la possibilità di dedurre in misura non superiore ad un quinto il maggior valore dell'avviamento e dei marchi;
il mantenimento della deducibilità per le altre attività immateriali secondo il criterio di imputazione a conto economico;
il versamento dell'imposta sostitutiva entro la data di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio in corso a quello di opzione.
Da ultimo, invocava una miglior definizione del riallineamento nell'ambito del consolidato, in quanto l'attuale formulazione desta numerosi dubbi applicativi.