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  • Tempo di lettura 8 min.

Il massimale contributivo ai sensi dell'art. 2, c. 18 L. 335/1995 è la soglia, rivalutata annualmente, oltre la quale per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1996, o per coloro i quali hanno esercitato l'opzione al sistema contributivo (c. 23 art. 1 L. 335/95) la retribuzione non viene più assoggettata a contribuzione previdenziale. Per il 2024 il massimale contributivo è pari a 119.650 come chiarito dalla Circ. INPS 21/24, perciò i lavoratori “nuovi iscritti” qualora abbiano una retribuzione più elevata, vedranno accreditarsi la contribuzione IVS fino a tale importo, superato il quale verrà calcolata solo la contribuzione minore. Stesso comportamento andrà adottato anche per i soggetti che non sono contributivi puri, ma optano per il sistema contributivo, ossia lavoratori già iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 1996 ma decidono di trasformare la liquidazione della pensione secondo le regole contributive; tale scelta è irrevocabile se produttiva di effetti giuridici sulla posizione assicurativa dell'interessato. Un tipico esempio di effetto è proprio la gestione del massimale contributivo: infatti, un “vecchio iscritto”, ossia un lavoratore iscritto alla previdenza prima del 1996 non ha alcun limite nell'assoggettamento a contribuzione, dal mese successivo all'esercizio di opzione per il contributivo invece cambia “status” passando a “n...

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