lunedì 25/03/2024 • 14:49
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 25 marzo 2024 n. 79, ha chiarito che lo svolgimento di servizi aeroportuali configura un'attività di natura commerciale a cui consegue l'assoggettamento ai IVA dei relativi compensi.
redazione Memento
Con la risposta n. 79 del 25 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo svolgimento di servizi aeroportuali configura un'attività di natura commerciale (ai sensi dell'art. 4 c. 5 DPR 633/72) a cui consegue l'assoggettamento a IVA dei relativi compensi, anche quando tali servizi siano svolti da un ente. Si ricorda che ai fini dell'assoggettamento a IVA di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall'art. 1 DPR 633/72. Presupposto oggettivo Con riferimento al presupposto oggettivo, costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte (art. 3 DPR 633/72). A tal proposito, la Corte di Giustizia UE ha statuito che la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l'esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario. Presupposto soggettivo Con riferimento al presupposto soggettivo, l'art. 4 DPR 633/72 prevede che per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli art. 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c. Per gli enti pubblici e privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole; non si considerano commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità. La risposta delle Entrate Nel caso di specie, l'istante è un Comune che, in quanto gestore di un aeroporto, percepisce dai proprietari degli aeromobili somme corrisposte a fronte di servizi aeroportuali quali ''approdo/partenza'', ''stazionamento sul piazzale'' scoperto o all'interno di hangar e ''apertura anticipata o chiusura posticipata'' dell'aeroporto. Il regolamento dello scalo prevede, infatti, che tutti coloro che effettuano arrivi, partenze e soste di aeromobili sull'aeroporto sono tenuti al pagamento delle tariffe per i servizi erogati. Come chiarito dall'AE, le predette somme corrisposte all'Istante a fronte dei servizi aereoportuali sono da assoggettare a IVA. Fonte: Risp. AE 25 marzo 2024 n. 79
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Renato Portale
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