lunedì 25/03/2024 • 12:47
Con il documento di ricerca del 22 marzo 2024 il CNDCEC congiuntamente a FNC ha trattato la liquidazione del compenso degli ausiliari di giustizia: consulenti tecnici di ufficio, periti e ausiliari dei consulenti.
redazione Memento
Quadro normativo di riferimento In precedenza, prima del 2002, il testo di riferimento per la determinazione del compenso degli ausiliari del giudice era rappresentato dalla L. 319/80, mentre attualmente è regolata dal DPR 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia). Del Testo Unico, la parte che riguarda il compenso del CTU è rappresentato dal Titolo VII - Spese Giustizia - “Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario” (artt. 49-72). In contemporanea alla approvazione del Testo Unico, è stato approvato il DM 30 Maggio 2002 intitolato “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”, il quale oltre che ad aggiornare gli onorari di vacazione, rinnova e rivede le tabelle degli onorari da riconoscere ai periti e consulenti nominati dall'autorità giudiziaria. Si precisa che le modalità per determinare il compenso del C.T.U. (e del C.T. del PM o del Perito in sede penale) non si applicano ai consulenti di parte (C.T.P.), che non sono qualificabili “ausiliari del magistrato” ed il cui compenso è, pertanto, determinato attraverso una libera contrattazione con il cliente e mediante l'applicazione delle nuove tariffe professionali di cui al DM 20 luglio 2012. La domanda di liquidazione del compenso e delle spese Le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati (art. 71 DPR 115/2002). La liquidazione dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione. L'istanza di liquidazione delle spettanze degli ausiliari dell'autorità giudiziaria deve essere presentata a pena di decadenza entro 100 giorni dal compimento delle operazioni, dove per compimento deve intendersi il deposito in cancelleria della relazione peritale (e/o l'invio telematico laddove previsto). È consentito all'ausiliario richiedere al magistrato l'anticipazione di parte del compenso che sarà, di regola, posta provvisoriamente a carico della parte richiedente la consulenza/perizia. Non mancano tuttavia casi in cui la stessa anticipazione viene posta a carico delle parti in solido. Con riferimento, invece, alla liquidazione delle spese di viaggio, il Testo Unico equipara gli ausiliari del giudice ai dipendenti statali e, in particolare, ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico. Le spese relative all'utilizzo del mezzo proprio (previamente autorizzato dal giudice) possono essere riconosciute applicando le tariffe dell'ACI; il rimborso delle spese di viaggio effettuato con altri mezzi non necessita di una specifica allegazione sevi siano delle tariffe di riferimento relative a servizi di linea, con eccezione per il trasporto aereo che deve essere specificatamente autorizzato da parte del giudice. Le spese devono essere indicate e documentate distintamente per esigenze di controllo; tuttavia, non possono essere rimborsate spese per collaborazioni utilizzate dal consulente per lo svolgimento dell'incarico quando non siano state autorizzate dal giudice al momento del conferimento dell'incarico (o successivamente se richiesto) essendo l'incarico è personale. Analogamente non competono spese o diritti per collazione degli iscritti, né spettano rimborsi per le spese generali dello studio o, infine, per la dattilografia, copia o rilegatura. Fonte: Documento di Ricerca CNDCEC 22 marzo 2024
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