lunedì 25/03/2024 • 12:06
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con approfondimento del 25 marzo 2024, analizza tutti gli aspetti del nuovo lavoro occasionale in agricoltura (c.d. LOagri) introdotto in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2023: quali sono le criticità collegate alla gestione di questo particolare rapporto di lavoro?
redazione Memento
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) all'articolo 1, commi da 343 a 354, ha disposto alcune modifiche relativamente alle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura, in un'ottica di semplificazione, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali. In particolare, per i datori di lavoro agricoli è stato sancito il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale, sostituito, solo per il biennio 2023-2024, in via sperimentale, dal Lavoro occasionale in agricoltura, LOAgri. La nuova configurazione lavorativa, dal carattere transitorio, è per espressa previsione normativa da ricondurre alla prestazione di lavoro subordinata a tempo determinato, a differenza del Contratto di prestazione occasionale che rappresenta invece un genus a sé stante. La Fondazione studi Consulenti del Lavoro fornisce un approfondimento pratico e operativo del nuovo LOAgri, tenendo conto delle limitazioni e dei requisiti individuati dalla legge e dei chiarimenti contenuti nei documenti di prassi amministrativa. Datori di lavoro interessati I datori di lavoro che possono ricorrere al LOAgri devono operare nel settore economico dell'agricoltura ed essere iscritti alla gestione contributiva agricola, in qualità di datori di lavoro agricoli, con possesso del codice CIDA; in assenza di quest'ultimo, è necessario procedere all'invio della Denuncia Aziendale “DA”. Lavoratori interessati Tale tipologia di contratto è destinata esclusivamente alle prestazioni di lavoro e alle mansioni riconducibili alla categoria operaia, non potendo essere utilizzata per l'ambito impiegatizio. Pertanto, alla luce di quanto normalmente avviene nel settore dell'agricoltura (si pensi a OTI e OTD), il lavoratore che rende tale prestazione di lavoro può essere definito OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato). Più in particolare, tale tipologia contrattuale può essere utilizzata esclusivamente per: persone disoccupate, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego; percettori di NASpI, DIS-COLL e Assegno di inclusione; beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO, CIGS, CISOA, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e ISCRO; titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità; detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. Svolgimento del rapporto di lavoro Il LOAgri è un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale, tipiche nel settore dell'agricoltura, tra cui quelle che si svolgono in particolari periodi dell'anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali, ancorché riferibili ad attività connesse. Tale prestazione di lavoro non può essere resa per una durata superiore a 45 giornate effettive annue (anno civile) per singolo lavoratore, tenuto conto che il contratto di lavoro può invece avere una durata massima di dodici mesi, ancorché a cavallo d'anno. Con specifico riferimento all'ambito contributivo, il datore di lavoro deve: procedere al versamento della contribuzione unificata, comprensiva di quella contrattuale e della quota INAIL, applicando costantemente, e indipendentemente dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, la riduzione tipicamente stabilita per i territori svantaggiati in agricoltura, pari a un -68%; procedere all'invio del flusso Uniemens-PosAgri al fine di permettere la tariffazione da parte dell'Inps e di far confluire le giornate di prestazione lavorativa degli OTDO negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli. Agevolazioni per i lavoratori In maniera similare rispetto a quanto stabilito per il CPO (contratto di prestazione occasionale), sono previste alcune speciali agevolazioni in capo al lavoratore assunto con il LOAgri. In particolare: il compenso percepito è esente da imposizione fiscale; il compenso percepito non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di 45 giornate nell'anno civile, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico (anche anticipato) nei limiti predetti; la contribuzione versata correlatamente a tale prestazione lavorativa è utile ai fini di successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole; il compenso percepito è computabile ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Le sanzioni L'utilizzo del LOAgri non rispettoso dei requisiti e delle limitazioni forniti dalla legge dà luogo all'applicazione di sanzioni: nel dettaglio, è previsto che in caso di superamento del limite di 45 giornate, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato. Diversamente, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli individuati dalla normativa, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione. Fonte: Approfondimento Fondazione studi Consulenti del Lavoro 25 marzo 2024
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Marco Tuscano
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