Il caso
L'Istante riferisce di essere socia al 50% con Tizio della società Alfa e che con atto notarile ha acquistato da Tizio il marchio Y di proprietà di quest'ultimo.
Dall'atto risulta che è intenzione di Tizio, in qualità di unico proprietario del marchio suddetto cedere e trasferire la piena proprietà dello stesso alla signora [Istante] che si è dichiarata disposta ad acquistarlo; che il trasferimento del marchio in oggetto viene subordinato alla condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1353 c.c., del pagamento del saldo del prezzo entro il termine del xx/xx/2030 da parte della signora» Istante.
Inoltre, Tizio cede e trasferisce alla signora, che accetta ed acquista, sotto la condizione sospensiva di cui infra specificata, la piena proprietà del Marchio d'impresa.
Ai sensi dell'art. 1353 c.c., le parti convengono di subordinare il presente atto alla condizione sospensiva del seguente evento: pagamento del saldo del prezzo entro il termine del xx/xx/2030».
L'Istante precisa che la «parte acquirente, ha come scopo il conseguimento della proprietà del marchio suddetto, effetto che si realizzerà solo al pagamento dell'ultima rata e non ha come interesse primario anche il conseguimento dell'immediata disponibilità materiale del bene, effetto che si realizza al contrario sin dall'inizio, e a fronte di ciò sarebbe tenuta a sopportare il rischio da perimento sin dalla consegna».
A parere dell'Istante, essendo Tizio socio al 50% della società «insieme alla sottoscritta, avendo convenuto nell'atto suddetto che l'utilizzo del predetto Marchio d'impresa in quanto editore di testate giornalistiche nella gestione dell'attività di editoria online attraverso piattaforme informatiche, resterà fino xx/xx/2030 nella materiale disponibilità della società, giusta contratto di comodato debitamente registrato, siamo evidentemente nella fattispecie di un contratto sottoposto a condizione sospensiva e non di una vendita con riserva della proprietà. In particolare, la cessione è sottoposta alla condizione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento rateale del prezzo da parte dell'acquirente». Inoltre, tale marchio risulta concesso in licenza alla società Alfa fino al xx/ xx/2030.
Chiede, quindi, chiarimenti in ordine all'applicabilità alla fattispecie rappresentata dell'art. 27 DPR 131/86, concernente la tassazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva.
Il chiarimento delle Entrate
La condizione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, che attribuisce allo stesso il potere decisionale in ordine all'efficacia del contratto in sé, appare meramente potestativa, ai fini fiscali, in quanto dipendente esclusivamente dalla mera volontà dello stesso e, pertanto, rientra nella previsione di cui all'articolo 27 c. 3 DPR 131/86.
Nel caso rappresentato, il contratto stipulato prevede una condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento del marchio rappresentata dal pagamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente Istante, entro il xx/xx/2030.
Detta condizione, in altri termini, mantiene la proprietà in capo al venditore fino al verificarsi dell'adempimento del pagamento dell'ultima rata da parte dell'acquirente, realizzando, in sostanza, gli effetti giuridici propri della fattispecie della vendita con riserva della proprietà di cui all'art. 1523 c.c.
Pertanto, alla luce di quanto illustrato, si ritiene nel caso di specie si applichi l'art. 27 DPR 131/86, con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3 per cento sui corrispettivi già pagati e sui restanti da pagare ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.
Fonte: Risp. AE 22 marzo 2024 n. 78