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venerdì 22/03/2024 • 15:19

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Previdenza complementare: deducibilità dei contributi per figli a carico

Per i lavoratori occupati per la prima volta successivamente al 2007, anche i contributi versati a favore dei figli a carico per la partecipazione a un fondo di previdenza complementare concorrono alla determinazione del plafond di deducibilità dal proprio reddito complessivo.

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito concernente l'applicabilità del regime di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare (dai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007: art. 8,  c.  6, D.Lgs. 252/2005) nel caso di versamento di contributi a favore dei soggetti fiscalmente a carico.

Il caso di specie  

Il lavoratore che ha promosso l'interpello:

  • è un lavoratore di prima occupazione successiva all'anno 2007;
  • ha aderito ad un fondo pensione negoziale nell'anno 2019 e versato, la quota del TFR, i contributi a carico suo e del datore di lavoro nonché contributi aggiuntivi a titolo individuale;
  • ha versato contributi per l'adesione dei figli nel 2022 ad una forma di previdenza complementare, che sono stati dedotti integralmente;
  • l'ammontare dei contributi versati e dedotti dal proprio reddito complessivo non ha comunque raggiunto la soglia di deducibilità ordinaria di € 5.164,57.

I soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti  di  contributi  per  un  importo  inferiore  a  €  5.164,57  (limite  massimo annuale di deduzione dei contributi versati) possono conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali e utilizzare il  ''plafond'' così accumulato a  partire  dal  6°  anno,  entro  i  20  anni  successivi    di  partecipazione  a  forme  di previdenza complementare (art. 8,  c.  6, D.Lgs. 252/2005).

Ciò posto, si chiede se, ai fini della determinazione del ''plafond'', debbano essere considerati  solo  i  contributi  versati  in  relazione  alla  propria  posizione  contributiva  oppure anche quelli versati alla forma di previdenza complementare cui sono iscritti i  figli fiscalmente a carico.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Se nei  primi  5  anni di  partecipazione  alle  forme  pensionistiche  complementari  il  lavoratore (di prima occupazione successiva al 2007), in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato  anche contributi per i familiari a carico (per consentire la loro adesione alle forme di previdenza complementare), che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell'ulteriore plafond di deducibilità.

Il  predetto  plafond  potrà  essere  utilizzato  dal  6°  anno di adesione alla forma pensionistica  complementare  del  lavoratore  di  prima  occupazione  e  fino  al 25°  anno  successivo,  per  dedurre  dal  proprio  reddito  complessivo  i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di € 5.164,57 e fino a concorrenza di € 2.582,29 annui (per un totale massimo di € 7.746,86).

Nel  caso  in  esame, ai  fini  della  determinazione  dell'ulteriore  plafond  di  deducibilità, si devono considerare i contributi versati per la partecipazione al lavoratore alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023, nonché quelli versati per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei figli a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023. 

Il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) potrà essere utilizzando dall'Istante a partire dal 2024 nei limiti sopra specificati.

Fonte: Risp. AE 22 marzo 2024 n. 76

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di

Francesca Zucconi

- Consulente del Lavoro

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