venerdì 22/03/2024 • 14:33
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 22 marzo 2024 n. 77, ha fornito chiarimenti circa la determinazione della base imponibile della concessione d'acqua ai fini dell'imposta di registro.
redazione Memento
Il chiarimento delle Entrate Con la risposta n. 77 del 22 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue circa la concessione d'acqua: ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo del canone di concessione che il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente; se, oltre al canone di concessione, il concessionario deve sostenere anche ulteriori somme variabili di anno in anno (es. tariffa idrica come nel caso di specie) si può applicare l'art. 35 DPR 131/86 che prevede che se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta di registro è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19; l'imposta di registro si applica in termine fisso con l'aliquota proporzionale dello 0,50%. Base imponibile dell'imposta di registro Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, si ricorda che per gli atti concernenti le concessioni di cui all'art. 5 della parte prima della tariffa nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito (art. 45 DPR 131/86). L'art. 43 c. 1 lett. h DPR 131/86, inoltre, stabilisce che la base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto. In base alle richiamate disposizioni, pertanto, la base imponibile dell'imposta di registro degli atti di concessione, ivi compresi quelli relativi ai diritti d'acqua, è costituita dall'ammontare complessivo del canone di concessione che il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente, per l'intero periodo di durata della concessione medesima (cfr. Circ. AE 10 giugno 1986 n. 37). Ai fini del calcolo, il canone annuo previsto deve essere moltiplicato per il numero degli anni della relativa concessione. Fonte: Risp. AE 22 marzo 2024 n. 77
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