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lunedì 25/03/2024 • 06:00

Fisco VERSIONE ITALIANA

Ammessa la stabile organizzazione IVA che sostituisce la casa madre

Per l'avvocato generale sussiste una stabile organizzazione IVA solo qualora quest'ultima sostituisca la casa madre sita in un altro Stato membro. Inoltre il luogo della prestazione dei servizi stessi sarà indipendente dal tipo di operazioni a valle del destinatario quanto dal luogo del consumo dei concreti servizi di lavorazione.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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Una società dipendente ma autonoma dal punto di vista giuridico non può essere considerata allo stesso tempo come stabile organizzazione di un'altra società del gruppo. L'articolo 44 della direttiva IVA si riferisce infatti ad un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica in un luogo ed ha una stabile organizzazione in un altro. Le società di un gruppo – come nel caso di specie – non configurano tuttavia un soggetto passivo, bensì due.

Solo l'articolo 11 della direttiva IVA, consente agli Stati membri, in determinate circostanze, di «considerare come un unico soggetto passivo» (cosiddetto «gruppo IVA») diversi soggetti passivi che siano strettamente vincolati. Tuttavia, questa possibilità è limitata al territorio dello Stato membro interessato («persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro»).  Nemmeno gli ulteriori criteri sostanziali di cui all'articolo 44 della direttiva IVA, specificati più dettagliatamente nell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, consentono di concludere che il legame societario con un altro soggetto passivo agevolerebbe l'esistenza di una stabile organizzazione.

Pertanto, il semplice fatto che una società di un altro Stato membro e una società nel territorio nazionale facciano parte dello stesso gruppo non consente di concludere per l'esistenza nel territorio nazionale di una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva IVA. L'esistenza di una stabile organizzazione esige il soddisfacimento di altri criteri.

Su tale conclusione, per l'AG, non incide neanche la decisione della Corte nella causa DFDS (C ‑ 260/95). È vero che essa potrebbe essere interpretata nel senso che consentirebbe ad una società controllata di costituire una stabile organizzazione della società madre, in qualità di semplice ausiliaria di quest'ultima.

Tuttavia, tale decisione riguardava il settore specifico degli organizzatori di viaggi turistici, che sono comunque soggetti ad un regime speciale dell'IVA (attualmente articoli 306 e seguenti della direttiva IVA). Già per questo motivo, tale pronuncia non è automaticamente applicabile ad altre situazioni.

Inoltre, la decisione DFDS era improntata alla questione di chi avesse fornito (e non chi avesse ricevuto) i servizi di viaggio secondo un approccio economico. Infine, la Corte aveva già preso essa stessa le distanze dalla decisione DFDS e aveva precisato che anche una società controllata al 100% costituisce una persona giuridica autonomamente soggetta ad imposta (Daimler, C ‑ 318/11 e C-319/11).

Sfortunatamente, la Corte ha tuttavia ritenuto, nella causa Dong Yang (C ‑ 547/18) che non si potesse «escludere che la società controllata detenuta per l'esercizio di una siffatta attività da parte della società controllante (…) possa costituire una stabile organizzazione di tale società controllante, in uno Stato membro dell'Unione, ai sensi dell'articolo 44 (…)». Tale affermazione è tuttavia quantomeno ambigua e pregiudizievole per la necessaria certezza del diritto in sede di determinazione del luogo della prestazione di servizi. Inoltre, essa non è comunque trasponibile alle semplici società di un gruppo.

Probabilmente per questo motivo, la Corte, nelle ultime due decisioni rilevanti, ha espressamente affermato che la qualificazione di «stabile organizzazione», che deve essere valutata alla luce della realtà economica e commerciale, non può dipendere dal solo status giuridico dell'entità di cui trattasi, e che il fatto che una società possieda una società figlia in uno Stato membro non significa di per sé che essa vi abbia anche una propria stabile organizzazione (Cabot Plastics Belgium, C ‑ 232/22; Berlin Chemie A. Menarini, C ‑ 333/20). Quest'ultima affermazione figura anche in un caso che verteva unicamente su una società di un gruppo (Cabot Plastics Belgium, C ‑ 232/22), cosicché l'affermazione può probabilmente essere estesa anche alle società di un gruppo.

Da ultimo, la Corte ha dichiarato, nella causa Welmory (C ‑ 605/12), che la sede dell'attività economica quale punto di collegamento costituisce un criterio oggettivo, semplice e pratico che offre grande certezza giuridica, essendo più facile da verificare rispetto all'esistenza, ad esempio, di una stabile organizzazione. Già nelle sue conclusioni l'AG, nella causa Welmory (C ‑ 605/12), aveva sottolineato l'importanza fondamentale della certezza del diritto, per quanto attiene al prestatore, nel determinare i propri obblighi fiscali: una persona giuridica autonoma non può essere contemporaneamente la stabile organizzazione di un'altra persona giuridica.

Al contempo, per l'AG sussiste una stabile solo qualora quest'ultima sostituisca la casa madre sita in un altro Stato membro. Infatti un contratto con un prestatore di servizi può fondare una stabile organizzazione solo se non si riferisce unicamente alla prestazione di servizi relativi a beni del destinatario dei servizi stessi. Piuttosto, esso dovrà intendersi alla cessione del personale necessario e/o alla cessione dei mezzi tecnici necessari affinché il destinatario dei servizi possa prestare gli stessi o effettuare cessioni analoghe in loco come da una casa madre (Adient, C-533/22).

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