lunedì 25/03/2024 • 06:00
Il Decreto Adempimenti e quello sull'Accertamento hanno ridefinito il calendario dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, creando, però, confusione per quanto riguarda le dichiarazioni dei soggetti IRES con esercizio a cavallo, riferite al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
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Nel rivedere il calendario dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, per le società di capitali con esercizio così detto “a cavallo” non risulta essere chiara la scadenza a cui fare riferimento per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, visto che nel giro di poco più di un mese due decreti legislativi delegati si sono sovrapposti, senza un chiaro coordinamento.
Volendo andare con ordine, prima dell'avvento dei due decreti legislativi delegati, D.Lgs. 1/2024 (Decreto Adempimenti) e D.Lgs. 13/2024 (Decreto Accertamento), il calendario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, e di conseguenza dell'IRAP, era chiaro.
Tali dichiarazioni, infatti, in base a quanto disposto dall'art. 2 DPR 322/98, nella versione vigente prima delle modifiche di cui si andrà a dire, dovevano essere presentate in via telematica
Quindi, per i soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare la presentazione delle predette dichiarazioni doveva avvenire sempre entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio, come per persone fisiche e società di persone, mentre per le società con esercizio a cavallo d'anno si trattava di effettuare un semplice calcolo da calendario al fine di individuare l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Evidenziando che l'art. 5-bis DPR 322/98, non oggetto ad attuali modifiche, dispone che in caso di operazioni straordinarie, e cioè di trasformazione, fusione e scissione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l'operazione deve essere presentata, in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, il D.Lgs. 1/2024 si era allineato a tale ultima prescrizione.
Le scadenze previste dal Decreto Adempimenti
L'art. 11 D.Lgs. 1/2024, modificando l'art. 2 DPR 322/98, interviene sui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, anticipandoli dal 30 novembre al 30 settembre e, per i soggetti IRES, dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Il decreto legislativo delegato introduce anche una norma transitoria, attraverso la quale viene disposto che per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali:
continuano ad applicarsi, per il periodo d'imposta che rispetta le due condizioni, i termini di presentazione vigenti prima delle modifiche di cui si è appena detto sopra.
Esempio Per un soggetto con esercizio a cavallo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, per il periodo d'imposta dal 1° settembre 2022 al 30 agosto 2023, visto che tale esercizio è precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 (prima condizione posta dalla norma transitoria) e che per tale esercizio il termine di presentazione della dichiarazione scadrebbe il 31 luglio 2024 (quindi successivamente alla data del 2 maggio 2024, seconda condizione), si continuano ad applicare, per l'esercizio in commento, le vecchie norme e, quindi, la presentazione della dichiarazione per la società di cui all'esempio scade il 31 luglio 2024 e cioè l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. |
Si ricorda che l'art. 11 D.Lgs. 1/2024, dispone che con effetto dal 2 maggio 2024, si applica la nuova scadenza breve del 30 settembre e, per i soggetti IRES, dell'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Interviene, quindi, circa un mese dopo, il citato D.Lgs. 13/2024 che con l'art. 38, al fine di andare incontro ad alcune legittime lamentele sull'anticipazione al 30 settembre 2024 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in un periodo rigoglioso di novità fiscali in cui, peraltro, troverà applicazione per la prima volta anche il concordato preventivo biennale, modifica nuovamente i termini di presentazione delle predette dichiarazioni.
Viene, dunque, previsto che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023:
Nasce, quindi, un problema interpretativo con riferimento ai soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
Le scadenze previste dal Decreto Accertamento
In base a quanto disposto dall'art. 38 D.Lgs. 13/2024, in tale caso la dichiarazione dei redditi e IRAP andrebbero presentate entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Così, dunque, per un soggetto IRES con periodo d'imposta che va, per esempio, dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024, varrebbe il termine appena indicato.
In base, però, alle disposizioni dell'art. 11 D.Lgs. 1/2024, con effetto dal 2 maggio 2024 scatta il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP previsto al 30 settembre ovvero, per i soggetti IRES, anche con esercizio a cavallo, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Come detto, il citato art. 11 si occupa poi solo di normare il periodo transitorio per i soggetti IRES con esercizio a cavallo e con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Quindi, se non esistesse l'art. 38 D.Lgs. 13/2024, sarebbe palese che il soggetto IRES con esercizio a cavallo in corso al 31 dicembre 2023 come quello che va, restando all'esempio di cui sopra, dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024, dovrebbe presentare la dichiarazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Ma, invece, esiste anche l'art. 38 D.Lgs. 13/2024 e, dunque, volendo ricapitolare, con riferimento ai soggetti IRES:
Presentazione della dichiarazione (esercizio 1° settembre 2023-31 agosto 2024)
Per i soggetti IRES con esercizio a cavallo, quando deve essere presentata la dichiarazione dei redditi per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, ad esempio per l'esercizio dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024?
Se si guardasse alla cronologia delle norme e alla specialità dell'art. 38 D.Lgs. 13/2024, verrebbe da pensare che in questi casi vale il termine più lungo e cioè quello del quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in quanto si tratta di periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Visto, però, che la ratio della norma di cui al citato art. 38 è quello di una deroga eccezionale alla norma di cui all'art. 11 D.Lgs. 1/2024, per le società con esercizio a cavallo al 31 dicembre 2023, il rifermento potrebbe anche essere la scadenza breve del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
E' certamente una questione delicata e si ritiene necessario un chiarimento in merito, anche perché collegate alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi vi sono altri adempimenti come quello, ad esempio, relativo alla conservazione digitale dei documenti.
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