Con la risposta n. 75 del 21 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle ONLUS non si applica il calcolo del limite di spesa di cui all'art. 119 c. 10 bis DL 34/2020 con riferimento alla mera messa a disposizione di alloggi, poiché ciò configura un'attività di carattere residenziale e non automaticamente rientrante tra quelle ricomprese nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria.
Si ricorda che l'art. 119 c. 10 bis DL 34/2020 prevede che il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, ecc.), B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro) e D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro) a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
La disposizione riguarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS), che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali.
Essa è stata introdotta per tenere conto della circostanza che l'attività di prestazioni di servizi socio sanitari e assistenziali è esercitata dai predetti enti in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (si pensi a centri diurni Integrati, residenze sanitarie assistenziali, poliambulatori, servizi sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate ancorché catastalmente individuati quale singola unità immobiliare. (cfr Circ. AE 8 febbraio 2023 n. 3/E e Circ. AE 13 giugno 2023 n. 13/E).
Come chiarito dall'AE, nel caso di messa a disposizione di alloggi a favore di categorie di soggetti ''svantaggiati'', occorre verificare se detta attività possa essere ricondotta tra quelle di assistenza sociale e socio sanitaria previste dall'art. 10 c. 1 lett. a n. 1 D.Lgs. 460/97. La condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell'attività stessa, infatti le attività ricomprese in tale settore devono necessariamente essere rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale. La mera messa a disposizione di alloggi senza una specifica attività di assistenza che si concretizza in una serie articolata di servizi nei confronti dei soggetti svantaggiati non rientra nel settore di attività di cui al citato art. 10 c. 1 lett. a n. 1.
Fonte: Risp. AE 21 marzo 2024 n. 75