giovedì 21/03/2024 • 14:35
Rispondono alle finalità di utilità sociale e, dunque, sono esclusi da imposizione fiscale i servizi di mobilità sostenibile offerti da un'azienda, tramite APP, ai propri dipendenti per consentirgli di percorrere il tragitto casa-lavoro-casa (Risp. 21 marzo 2024 n. 74).
redazione Memento
Nel caso di specie i servizi di mobilità sostenibile a cui potranno accedere i dipendenti per recarsi a lavoro e rientrare alla propria abitazione sono i seguenti: car-sharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico; ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli; bike-sharing; scooter-sharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico; monopattino elettrico; utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, etc.). Il piano di welfare Secondo quanto previsto dal piano di welfare, i servizi saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l'assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit, i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l'effettiva condivisione dell'uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto. In via generale, l'iniziativa è legata alla mobilità sostenibile che risponde anche all'esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l'ambiente, nonché promuovere l'uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti. Il piano di welfare prevede, inoltre, limiti e plafond di spesa, così da assicurare che l'utilizzo avvenga solo per il tragitto casa-lavoro-casa in considerazione anche dell'orario di lavoro di ciascun dipendente e non contempla il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente. La risposta delle Entrate Per l'Agenzia delle Entrate i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, ivi compreso l'utilizzo dell'APP, rispondono alle finalità di ''utilità sociale'' individuate dall'art. 100Tuir, e, dunque, possono rientrare nella previsione del menzionato art. 51, c.2, lett. f), Tuir. ai sensi del quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100». Il richiamato art. 100 Tuir, rubricato «Oneri di utilità sociale», stabilisce che «Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi». Secondo la prassi consolidata, affinché si determini l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni: le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro; le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Fonte: Risp. AE 21 marzo 2024 n. 74
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Luca Furfaro
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