sabato 30/03/2024 • 06:00
L'iscrizione nella previdenza agricola costituisce presunzione grave, precisa e concordante della sussistenza dei requisiti per fruire dell'esenzione. È il Comune che intende disconoscerne il diritto a dover fornire la prova contraria. Allo stesso modo, la dichiarazione non è costitutiva del diritto all'esenzione.
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L'iscrizione nella previdenza agricola del coltivatore diretto lascia intendere che «egli possegga i requisiti soggettivi richiesti, sovrapponibili a quelli ai fini dell'esenzione IMU». Sulla base di tale «presunzione grave, precisa e concordante», la Corte di Giustizia di I grado di Taranto, Sezione 1, con sentenza n. 451 pronunciata il 14 marzo 2024 e depositata il 20 marzo (Brandimarte, giudice monocratico), ha annullato due avvisi di accertamento IMU emessi da un Comune nei confronti di un contribuente che invocava l'esenzione in quanto in possesso della qualifica soggettiva di coltivatore diretto e conduttore dei terreni per i quali era pretesa l'imposta. La sussistenza di tale presunzione semplice di cui beneficia il soggetto passivo d'imposta inverte l'onere della prova e pertanto ricade sull'ente locale impositore l'onere di provare gli elementi contrari idonei a mettere in discussione l'esenzione fruita. Con decorrenza dall'anno 2016 e sino al 2019, l'esenzione fiscale in argomento era prevista dall'articolo 1, comma 13, lett. a), della legge n. 208/2015, in virtù della quale erano esenti dall'IMU i terreni agricoli «posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli i...
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