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giovedì 21/03/2024 • 12:05

Fisco Dalla Cassazione

Donazioni informali e indirette: quando non sono tassate

Con sentenza 20 marzo 2024 n. 7442, la Cassazione ha stabilito che le donazioni informali e le donazioni indirette non sono soggette a imposta di donazione, in quanto non c'è un obbligo di registrazione.

a cura di

redazione Memento

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La Cassazione, con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, ha stabilito che le donazioni informali (es. quando il genitore dà denaro al figlio) e le donazioni indirette (es. quando il genitore paga la casa al figlio) non sono soggette a imposta di donazione perché non c'è obbligo di registrazione.

La sentenza rimette in discussione quanto sostenuto dalla Circ. AE 11 agosto 2015 n. 30/E, secondo la quale genericamente l'imposta di donazione si applica alle liberalità tra vivi che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione).

Imposta di successione

Partendo dal Testo unico dell'imposta di successione e donazione (D.Lgs. 346/90), nel quale non è fissato un obbligo di sottoporre le donazioni indirette alla tassazione, secondo la Cassazione si deve desumere che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell'imposta di donazione solo se risulta da atti soggetti alla registrazione. Pertanto, le donazioni informali, che non sono stipulate per iscritto né enunciate in un atto scritto, non sono un possibile oggetto di tassazione, a meno che:

  • non si faccia luogo alla registrazione volontaria della donazione stessa; oppure
  • la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione, avendo valore superiore a 1 milione di euro, sia confessata dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento tributario (es. voluntary disclosure).

Il caso

Nel caso di specie, lo zio (donante) ha trasferito delle attività finanziarie (titoli e denaro) al nipote (donatario) a titolo di liberalità tramite un'operazione bancaria. Questa liberalità, emersa da un'istanza di voluntary disclosure presentata dal donante, è stata assoggettata all'imposta di donazione di cui all'art. 56 D.Lgs. 346/90, ai sensi del quale le liberalità diverse dalle donazioni emerse nel corso di un accertamento di altri tributi possono essere accertate dall'Agenzia delle Entrate che applica l'aliquota dell'8% quando sono superati i valori delle franchigie (1 milione di euro per coniuge e discendenti in linea retta, 1.5 milioni di euro per i portatori di handicap e 100.000 euro per fratelli e sorelle).

Come chiarito dalla Cassazione, non esistendo un obbligo di sottoporre le donazioni indirette alla tassazione, confermato dalla possibilità di una registrazione volontaria e dall'assenza di sanzioni, nel caso di specie non si applica il termine quinquennale di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare la mancata registrazione.

Fonte: Cass. 20 marzo 2024 n. 7442

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