La scelta operata dal legislatore, cioè quella di dare alle cripto-attività una disciplina fiscale basata sulla definizione stessa di cripto-attività, senza considerazione alcuna del sottostante, vale a dire dei diritti o dei valori rappresentati digitalmente, della loro natura e della loro funzione, ebbene questa scelta, se da un lato semplifica di molto l'attività dell'interprete nell'individuazione del trattamento fiscale del caso concreto, dall'altro apre la possibilità di attribuire ai proventi derivanti dalla circolazione di taluni diritti un regime fiscale di favore, a condizione che quei diritti siano incorporati in una cripto-attività.
Vedi anche: Tassazione delle cripto-attività tra criticità e opportunità del 28 febbraio 2024
La tokenizzazione dei diritti immateriali
Un'ipotesi particolarmente interessante è quella della tokenizzazione dei diritti immateriali (in particolare, del diritto d'immagine, del diritto d'autore o del diritto dell'inventore da parte del relativo titolare). Si tratta infatti di diritti che appartengono di base a una persona fisica e il cui sfruttamento da parte di terzi è fonte di redditi imponibili per il titolare di quei diritti.
Normalmen...
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